Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 12 avril 1983

ConférencierPublié
Date de Résolution12 avril 1983
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

109 II 112

27. Estratto della sentenza del 12 aprile 1983 della I Corte civile nella causa Bernasconi e litisconsorti c. Medici (ricorso per riforma)

Faits à partir de page 112

A.- Angelo, Ida ed Eliana Bernasconi hanno affidato alla ditta Oreste Medici & Figli, con contratto del 3 marzo 1967, la costruzione di una villa di due appartamenti sulla particella n. 331BGE 109 II 112 S. 113

di Morbio Inferiore. La ditta ha eseguito l'opera ed emesso il 18/24 luglio 1968 una liquidazione totale di Fr. 194'369.05. I committenti hanno versato acconti - di cui l'ultimo in data 20 ottobre 1969 - per complessivi Fr. 169'000.--. Il 10 ottobre 1979 la ditta appaltatrice ha fatto notificare a ognuno dei committenti un precetto esecutivo per la rimanenza di Fr. 25'369.05; i destinatari hanno interposto opposizione.

B.- Adito dalla ditta Oreste Medici & Figli, il Pretore di Mendrisio-Sud ha accolto il 6 ottobre 1981 l'eccezione pregiudiziale sollevata dai committenti, che sostenevano la prescrizione del credito. Il 17 novembre 1982 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, statuendo sull'impugnazione della ditta attrice, ha annullato la sentenza del Pretore e respinto l'eccezione dei convenuti.

C.- Angelo Bernasconi, Ida Jaeger ed Eliana Untersee (nate Bernasconi) sono insorti al Tribunale federale con un ricorso per riforma in cui chiedono la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio di primo grado. La ditta Oreste Medici & Figli propone di respingere il ricorso. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e ha confermato la sentenza impugnata.

Extrait des considérants:

Considerando in diritto:

2. L'art. 128 n. 3 CO istituisce una prescrizione quinquennale per le azioni fondate, tra l'altro, sui lavori d'artigiani. Secondo l'assunto dei ricorrenti, condiviso dal Pretore, il credito della ditta attrice deriverebbe da una prestazione d'artigiano e sarebbe dunque prescritto. La corte d'appello ha manifestato diverso convincimento, rilevando che non tutti i crediti sgorganti da un contratto d'appalto o vantati da un artigiano soggiacciono alla prescrizione di cinque anni: decisivo è il genere di lavoro svolto, che nel caso in esame si è sospinto oltre l'opera di un artigiano sia per l'entità della costruzione, sia per la funzione d'impresa generale assunta dalla ditta attrice.

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