Arrêt de Tribunal Fédéral, 20 septembre 1983

ConférencierPublié
Date de Résolution20 septembre 1983

Chapeau

109 V 234

41. Sentenza del 20 settembre 1983 nella causa Demarchi contro Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

Faits à partir de page 234

A.- Mediante decisione del 26 novembre 1980 la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino ha assegnato aBGE 109 V 234 S. 235

Pietro Demarchi, nato nel 1915, una rendita AVS per coniugi dell'importo mensile di Fr. 1087.-- con effetto dal 1o novembre 1980, mettendo in risalto l'esistenza di una lacuna contributiva negli anni dal 1958 al 1960.

B.- L'assicurato ha deferito il provvedimento amministrativo al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino asserendo di aver contribuito nel 1958 quale salariato e negli anni successivi quale indipendente.

Nella sua risposta la Cassa di compensazione ha affermato di aver rintracciato altri pagamenti di contributi negli anni 1956, 1957 e 1958, ma che persisteva la lacuna contributiva negli anni 1959 e 1960 e quindi proposto l'accoglimento parziale del gravame con l'assegnazione di una rendita per coniugi di Fr. 1113.-- mensili.

Con giudizio del 19 giugno 1981 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, dopo aver affermato che la Cassa aveva chiesto la reiezione dell'impugnativa, ha confermato il provvedimento in lite.

C.- Pietro Demarchi, il 31 luglio 1981, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui, messo in risalto che l'autorità giudiziaria cantonale non si era adeguata alle conclusioni della Cassa, chiede perlomeno l'assegnazione di quanto da essa proposto, pur ribadendo di aver contribuito anche negli anni asseriti mancanti.

Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nel trasmettere gli atti, in data 19 agosto 1981, ammette di essere incorso in una svista.

Nel frattempo, il 14 agosto 1981, la Cassa ha emanato una nuova decisione assegnante all'assicurato una rendita per coniugi di Fr. 1113.--.

In conseguenza di ciò, il ricorrente, il 22 settembre 1981, ha ritirato il ricorso di diritto amministrativo affermando che la nuova decisione lo avrebbe reso privo di oggetto.

Nella risposta al ricorso di diritto amministrativo, la Cassa opponente - osservato che essa, formalmente, non aveva il diritto di emanare una nuova decisione a quello stadio della procedura - ha espresso il parere che, essendo il provvedimento esatto dal punto di vista materiale, il ricorso doveva essere comunque considerato privo di oggetto.

L'Ufficio federale delle...

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