Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 16 octobre 1981

ConférencierPublié
Date de Résolution16 octobre 1981
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

107 III 151

34. Estratto della sentenza 16 ottobre 1981 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa B., G. e N. (ricorsi)

Faits à partir de page 152

BGE 107 III 151 S. 152

Extrait des considérants:

Considerando in diritto:

2. La sola questione litigiosa in questo ricorso è quella di sapere in quali circostanze l'UEF può comminare a una banca le sanzioni previste per il reato di disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP), al fine di ottenere informazioni sull'esistenza di beni sequestrati appartenenti a clienti. L'autorità cantonale di vigilanza ha rilevato, con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale, che è necessario che il creditore sequestrante possegga un titolo esecutivo o, in altre parole, che la pretesa creditoria sia accertata giudizialmente con decisione, transazione o ricognizione. Il ricorrente sostiene invece che per titolo esecutivo la prassi intende anche il riconoscimento di debito, di cui egli, in concreto, disporrebbe.

Per giurisprudenza costante le banche non possono trincerarsi dietro il segreto bancario per rifiutare le informazioni chieste loro dagli uffici di esecuzione sull'esistenza e l'entità di valori sequestrati appartenenti a clienti. In particolare, trattandosi del sequestro di beni indicati solo nel loro genere, alle banche incombe un obbligo d'informazione in virtù dell'art. 91 in relazione con l'art. 275 LEF. Tuttavia, solo la presenza di un titolo esecutivo costituisce il presupposto per associare alle richieste dell'ufficio di esecuzione la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 292 CP (DTF 103 III 91, dove questi problemi sono stati approfonditi con ampio riferimento a sentenze anteriori e alla dottrina, nonchéDTF 107 III 100 eDTF 104 III 50).

Benché in questo contesto la nozione di "titolo esecutivo" sia stata utilizzata sovente, il Tribunale federale non ha sinora avutoBGE 107 III 151 S. 153

l'opportunità di definirne chiaramente la portata. Il ricorso solleva espressamente la questione.

3. InDTF 75 III 110il Tribunale federale ha rilevato semplicemente che le richieste dell'ufficio di esecuzione non possono essere accompagnate dalla minaccia delle sanzioni dell'art. 292 CP, perlomeno laddove il credito posto a fondamento del sequestro appare incerto. Neppure inDTF 80 III 88 vi sono indicazioni più precise: in tale circostanza il Tribunale federale ha solo costatato l'usuale prassi delle banche, che, in caso di sequestro di beni...

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