Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 7 octobre 1981

ConférencierPublié
Date de Résolution 7 octobre 1981
SourceIre Cour de Droit Public

Chapeau

107 Ib 341

60. Estratto della sentenza 7 ottobre 1981 della I Corte di diritto pubblico nella causa Carloni SA c. Emanuele Centonze SA, Stiftung für Personalfürsorge Reederi AG e Consiglio di Stato del Canton Ticino (ricorso di diritto amministrativo)

Faits à partir de page 342

BGE 107 Ib 341 S. 342

A.- Nel maggio del 1974, la società amministratrice dello stabile situato a Chiasso in via Guisan 23 e di proprietà della Stiftung für Personalfürsorge Reederei AG in Basilea ha incaricato la ditta Carloni SA in Bellinzona dei lavori di revisione della cisterna. Alla ditta Emanuele Centonze SA di Chiasso, cui era stato attribuito inizialmente il compito di vuotare il serbatoio per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, è poi stato impartito l'ordine di procedere a due riempimenti, il primo parziale ed il secondo totale. In seguito all'infiltrazione di circa 2000 litri di olio combustibile nel sottosuolo per l'esistenza di un foro nella vasca di contenimento, il Dipartimento delle opere sociali (DOS) ha attribuito alla ditta Centonze la responsabilità amministrativa dell'accaduto, obbligandola inoltre a rimborsare allo Stato gli importi da quest'ultimo anticipati per le misure di prevenzione e di risanamento. Questa decisione è stata però modificata su ricorso dal Consiglio di Stato che, con risoluzione del 21 novembre 1978, ha attribuito la responsabilità amministrativa in ragione di 1/3 ciascuna alla ditta Centonze, alla ditta Carloni e alla proprietaria dello stabile. Contro questa risoluzione, la ditta Carloni ha proposto ricorso presso il Tribunale federale che, con sentenza del 29 marzo 1979, ha accertato la violazione del diritto d'essere sentito della ricorrente, ha annullato la pronunzia impugnata ed ha rinviato gli atti al Governo cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi.

Dopo aver chiamato in causa la ditta Carloni, il Consiglio di Stato - con risoluzione del 19 settembre 1979 - ha parzialmente accolto il ricorso 24 maggio 1976 della ditta Centonze, ha riannullato il provvedimento del DOS ed ha attribuito la responsabilità amministrativa dell'incidente alla ditta Centonze in ragione del 50%, alla ditta Carloni in ragione del 40% e alla proprietaria dell'immobile in ragione del 10%. L'importo esatto dovutoBGE 107 Ib 341 S. 343

sarebbe stato comunicato in seguito dal Dipartimento dell'ambiente.

Con tempestivo ricorso di diritto amministrativo, la ditta Carloni ha impugnato anche questa seconda risoluzione...

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