Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 21 septembre 1979

ConférencierPublié
Date de Résolution21 septembre 1979
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

105 Ib 245

39. Estratto della sentenza 21 settembre 1979 della II Corte di diritto pubblico nella causa F.D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico)

Faits à partir de page 246

BGE 105 Ib 245 S. 246

BGE 105 Ib 245 S. 247

Révision d'une taxation définitive pour violation d'une norme essentielle de procédure.

1. Pour constituer un motif de revision, il faut que le vice de procédure ait eu comme conséquence, de par sa nature ou par la manière dont la motivation a été faite ou par le contenu de cette motivation, de priver l'intéressé de la possibilité d'utiliser les voies de droit ordinaires ou tout au moins de le dissuader d'en faire usage (consid. 3 a et b).

2. Existence d'un tel motif admise dans le cas d'espèce (consid. 3 c).

A.- La signora F. D., pur figurando legalmente coniugata, è di fatto separata dal marito che vive negli Stati Uniti d'America ed è attualmente irreperibile.

Nell'eseguire la tassazione per l'IDN 18o periodo e l'IC 1977/1978, l'autorità fiscale ha assunto i dati forniti dalla contribuente stessa, negando unicamente la deduzione per famiglia poiché la signora F. D. doveva esser considerata appunto come separata dal marito. Ai fini del calcolo dell'aliquota, l'ufficio di tassazione ha però aggiunto al reddito imponibile della ricorrente un presunto reddito di 12 000 franchi conseguito all'estero dal marito stesso; quale unica motivazione, esso ha fornito la cifra 32 che, secondo il corrispondente testo stampato a tergo del modulo di tassazione, significa:

"aliquota(e) maggiorata(e), tenuto conto degli elementi non imponibili

risp. nel Cantone o in Svizzera".

La relativa decisione era notificata alla contribuente il 23 dicembre 1977, ed entro il termine utile di 30 giorni non veniva proposto alcun reclamo. Per contro, con lettera del 28 dicembre 1977, F. D. chiedeva di poter beneficiare d'una tassazione intermedia poiché, dal 1o giugno 1977, aveva dovuto assumere un lavoro a mezza giornata. L'istanza era tuttavia respinta dall'autorità fiscale con pronunzia del 2 gennaio 1978; anche quest'ultima decisione cresceva pacificamente in giudicato.

Il 6 marzo 1978, dopo aver ricevuto le bollette di pagamento, la signora F. D. reagiva e postulava la revisione della tassazione. La domanda veniva correttamente indirizzata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ACC), giusta gli art. 196 e segg. della nuova legge tributaria del 28 settembre 1976 (LT). La ricorrente adduceva in sostanza che la non chiara motivazione in codice fornita dall'autorità fiscale le aveva impedito di reclamare a suo tempo entro il normale termine d'impugnazione previsto dagli art. 99 DIN e 175 LT; soltanto in seguito, dopo aver assunto presso l'ufficio di tassazione i necessari schiarimenti, essa avrebbe infattiBGE 105 Ib 245 S. 248

capito il significato di codesta motivazione, constatando in particolare che la cifra 32 si riferiva in realtà ad un ipotetico reddito conseguito dal marito negli Stati Uniti d'America. Per la prima volta, F. D. contestava anche, come tale, la maggiorazione dell'aliquota, osservando che essa era di fatto separata dal lontano 1971, senza aver mai ricevuto una qualsiasi rendita a titolo di alimenti. La contribuente faceva notare infine la parziale cessazione della sua attività lucrativa dal giugno del 1977, nonché la corrispondente diminuzione del reddito del lavoro.

Con decisione 9 giugno 1978, l'autorità cantonale ha però respinto l'istanza di revisione, richiamando in proposito l'art. 196 cpv. 2 LT. Detta decisione era poi confermata su ricorso dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (CDT) con sentenza del 4 settembre 1978, intimata il 15 settembre successivo.

Contro la sentenza cantonale, F. D. si è aggravata con un unico atto al Tribunale federale, chiedendo in sostanza l'annullamento della decisione impugnata. La ricorrente contesta in primo luogo la reiezione della domanda di revisione da parte dell'ACC, sottolineando in particolare la carente motivazione riprodotta in casu dall'ufficio di tassazione.

Extrait des considérants:

Considerando in diritto:

1. (Proponibilità di un ricorso di diritto amministrativo e di un ricorso di diritto pubblico con un unico atto.)

    1. Giusta l'art. 95...

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