Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 14 juin 1955

ConférencierPublié
Date de Résolution14 juin 1955
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

81 II 351

56. Sentenza 14 giugno 1955 della II Corte civile nella causa ditta Eredi fu Gaspero Tozzi contro Patriziato di Giornico e SA Aar e Ticino.

Faits à partir de page 352

BGE 81 II 351 S. 352

A.- La ditta Eredi fu Gaspero Tozzi sfrutta, in base a un contratto d'affitto conchiuso il 10 dicembre 1921 e rinnovato l'ultima volta nel 1950 per cinque anni, una cava di granito detta "Cava Grande", di proprietà del patriziato di Giornico. Nel 1951, la società anonima Aar e Ticino (ATEL) costruì una linea aerea ad alta tensione da Riazzino a Lavorgo. Poichè la stessa doveva passare su fondi del patriziato di Giornico, l'ATEL concluse, il 20 agosto 1951, un contratto secondo cui il patriziato di Giornico le concedeva per la durata di 50 anni il diritto di attraversare i fondi patriziali con elettrodotti e di piantare i pali necessari, verso pagamento di un'indennità complessiva. Gli affittuari delle cave situate in prossimità della linea non furono sentiti. Nel contratto fu tuttavia previsto che l'ATEL avrebbe dovuto risarcire gli eventuali danni derivanti dall'interdizione o dall'ostacolamento dell'esercizio usuale di cave di granito già esistenti o che venissero aperte lungo il percorso della linea. Circa i danni che potevano essere cagionati alla linea dallo sparo di mine, fu invece stabilito che gli assuntori delleBGE 81 II 351 S. 353

cave sarebbero stati responsabili solo in quanto non ne avessero in precedenza avvertito l'ATEL. Infine, una disposizione del contratto prevedeva che se l'esercizio delle cave si fosse rivelato incompatibile con la sicurezza della linea, l'ATEL avrebbe potuto chiederne la sospensione temporanea o definitiva verso pagamento di un'indennità da convenire.

B.- Non appena ebbe conoscenza, in seguito all'infissione di un picchetto, dell'intenzione dell'ATEL di condurre la linea attraverso la Cava Grande, Tozzi protestò ripetutamente presso il patriziato e presso l'ATEL stessa, chiedendo l'allontanamento dell'elettrodotto oppure il riscatto della cava mediante pagamento delle spese d'impianto e risarcimento della perdita di guadagno fino alla scadenza normale del contratto d'affitto concluso con il patriziato. Avuta risposta negativa, la ditta Tozzi convenne in giudizio con azione possessoria tanto il patriziato quanto l'ATEL davanti al Pretore di Leventina, concludendo in via principale che fosse fatto obbligo ai convenuti di rimuovere il palo e in via subordinata che gli stessi fossero condannati al...

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