Arrêt nº 1C 104/2008 de Ire Cour de Droit Civil, 13 mars 2008

Date de Résolution13 mars 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

1C_104/2008 /biz

Sentenza del 13 marzo 2008

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Féraud, presidente,

Aeschlimann, Eusebio,

cancelliere Crameri.

Parti

Avv. Marina Masoni,

ricorrente, patrocinata dall'avv. Paola Masoni,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

restituzione al Cantone Ticino degli incarti dell'archivio della direzione del Dipartimento delle finanze e dell'economia asportati prima di lasciare la carica,

ricorso contro lo scritto del 4 dicembre 2007 del

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

L'avv. Marina Masoni è stata Consigliera di Stato dal 1995 al 2007, dirigendo il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE). Al momento della sua entrata in funzione non avrebbe rinvenuto alcun archivio di direzione: ne ha quindi costituito uno contenente in particolare copie di incarti studiati ed elaborati (con annotazioni, commenti personali ecc.), carte, lettere e annotazioni concernenti la sua attività nella Banca Nazionale, in consigli di amministrazione, in commissioni federali e nell'ambito del partito, nonché testi e discorsi pubblici, interventi parlamentari, conferenze stampa, interviste e, infine, biglietti privati di auguri e di sostegno ricevuti da cittadini e amici. L'archivio, costituito da oltre un migliaio di scatole, è stato trasferito, nel corso degli anni e alla fine della carica, a Lugano.

B.

Con scritto del 4 dicembre 2007, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha chiesto all'interessata di restituire, entro dieci giorni, l'intero archivio, poiché di valenza essenzialmente pubblica e necessario per assicurare la continuità e il coordinamento delle attività del DFE, dell'Amministrazione e del Governo, ritenuto che gli atti litigiosi non potrebbero essere considerati alla stregua di documenti privati o personali. L'Esecutivo cantonale ha auspicato che non fossero allestite copie e precisato che l'interessata poteva definire le modalità di riconsegna con il Cancelliere dello Stato.

C.

Contro questa lettera Marina Masoni, l'11 dicembre 2007, ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Chiedeva, in via superprovvisionale, di sigillare l'archivio e di consegnarlo alla Corte cantonale e, in via subordinata, che un delegato di detta Corte sigillasse ogni scatola presso il luogo di deposito: postulava inoltre di concedere l'effetto sospensivo al gravame, negando il diritto di accedere all'archivio e di invitare il Consiglio di Stato a trasmettere alla Corte cantonale una lista degli incarti di cui necessitava non reperibili presso gli uffici competenti. Nel merito, chiedeva di annullare la decisione impugnata, subordinatamente di farla riesaminare dalla Corte adita per determinare quali incarti non fossero reperibili presso il Governo cantonale e per tutelare i diritti di terzi interessati.

La ricorrente rilevava di non comprendere perché il Governo cantonale si sarebbe accorto soltanto dopo otto mesi dalla sua mancata rielezione dell'asserito intralcio alle funzioni del DFE. Gli incarti rilevanti per l'attività statale, da lei ricevuti in copia, sarebbero infatti in possesso dei servizi competenti: quelli trasferiti a Lugano costituirebbero per contro un archivio personale, tra cui figurerebbero anche atti soggetti al segreto postale e professionale di...

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