Arrêt nº I 16/06 de IIe Cour de Droit Social, 28 septembre 2007

Date de Résolution28 septembre 2007
SourceIIe Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

I 16/06 {T 7}

Sentenza del 28 settembre 2007

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali U. Meyer, Presidente,

Borella, Kernen,

cancelliere Grisanti.

Parti

M.________, ricorrente, rappresentato dallo Studio legale Lepori-Pedroia, via Parco 2, 6501 Bellinzona,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 novembre 2005.

Fatti:

A.

M.________, nato nel 1965, attivo quale meccanico/montatore di macchine industriali nonché come meccanico di moto in proprio, ha nell'ottobre 2000 presentato una domanda intesa al conseguimento di prestazioni dell'AI a dipendenza di un'inabilità addebitabile a sindrome cervicale post-traumatica.

Fondandosi sugli accertamenti medici ed economici del caso, segnatamente su una perizia reumatologica allestita dal dott. K.________, così come su un rapporto di osservazione professionale del Centro BEFAS (Berufliche Abklärungsstelle) di H.________, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha considerato essere il richiedente capace di svolgere attività adatte al suo stato di salute con rendimento ridotto. L'amministrazione, esclusa la possibilità di provvedimenti professionali, ha accertato un'incapacità di guadagno del 43%, ritenuto un reddito esigibile senza invalidità di fr. 71'200.- e un reddito con invalidità di fr. 40'592.-, precisando che l'attività indipendente non poteva essere ritenuta ai fini del calcolo dell'invalidità non avendo la medesima mai portato al conseguimento di un reddito. Con decisione 17 dicembre 2003 gli organi dell'AI hanno quindi messo l'assicurato al beneficio di un quarto di rendita a far tempo dal 1° settembre 2000.

Rappresentato dall'avv. Cesare Lepori, l'assicurato ha presentato opposizione avverso l'atto amministrativo, criticando il calcolo operato dall'Ufficio AI e censurando gli organi dell'AI nella misura in cui non avevano ritenuto il reddito ottenuto nell'attività indipendente.

Dopo avere nuovamente interpellato, per un chiarimento del rapporto precedente, il Centro BEFAS, l'amministrazione ha per atto 1° dicembre 2004 confermato il precedente provvedimento nel senso che ha concluso per un tasso di invalidità del 44%, prendendo a base un reddito da invalido di fr. 39'797.-, ed escludendo di nuovo la presa in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT