Arrêt nº U 13/06 de Ire Cour de Droit Social, 24 janvier 2007

Date de Résolution24 janvier 2007
SourceIre Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

U 13/06{T 7}

Sentenza del 24 gennaio 2007

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Ursprung, presidente,

Borella e Frésard,

cancelliere Schäuble.

Parti

N.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Ornella Varini-Rossi, Vicolo Torretta 2, 6601 Locarno,

contro

Zurigo Assicurazioni, 8085 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, Via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio emanato il 21 novembre 2005 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano.

Fatti:

A.

N.________, nata il 20 novembre 1982, è stata in data 30 gennaio 1998, quando era apprendista assistente di farmacia presso la Farmacia Z.________ SA e come tale assicurata contro gli infortuni dalla Zurigo Assicurazioni, investita da un autobus e ha riportato una contusio cerebri con emorragia e frattura della base del cranio.

L'assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha corrisposto le prestazioni di legge, segnatamente indennità giornaliere del 100% dal 2 al 27 febbraio 1998, del 50% dal 28 febbraio al 19 giugno 1998 e del 70% dal 20 giugno al 23 agosto di quell'anno.

A decorrere dal 24 agosto 1998 l'assicurata ha ripreso il lavoro con un pensum del 100%.

Durante l'estate del 2000 l'interessata ha ottenuto l'attestato di capacità come assistente di farmacia, quindi, dopo aver lavorato per un breve periodo alle dipendenze della Farmacia I.________, è stata assunta dalla ditta D.________ SA, dapprima al 50%, poi, dal 2002, a tempo pieno.

Con decisione formale del 21 gennaio 2004, alla chiusura del caso, la Zurigo Assicurazioni ha messo l'assicurata al beneficio di una indennità per menomazione dell'integrità del 20%, ma ha negato alla medesima il riconoscimento di una rendita d'invalidità essendo la sua capacità lavorativa completamente ripristinata a far tempo dal 24 agosto 1998.

Statuendo su opposizione presentata dall'interessata, rappresentata dall'avv. Ornella Varini-Rossi, l'assicuratore ha confermato la sua decisione per provvedimento 31 marzo 2004.

B.

L'assicurata, tramite la sua legale, ha deferito la decisione su opposizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo la copertura dei costi generati dall'intervento chirurgico a livello degli ossicini dell'orecchio destro, il riconoscimento di indennità giornaliere corrispondenti ad un'incapacità lavorativa del 50% dal 31 gennaio 1998, l'erogazione di una rendita d'invalidtà del 50% e l'assegnazione di...

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