Arrêt nº U 397/05 de Ire Cour de Droit Social, 24 janvier 2007

Date de Résolution24 janvier 2007
SourceIre Cour de Droit Social

Tribunale federale

Tribunal federal

U 397/05{T 7}

Sentenza del 24 gennaio 2007

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Ursprung, presidente,

Borella e Leuzinger,

cancelliere Grisanti.

Parti

M.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Nadir Guglielmoni,

Via Pretorio 9, 6901 Lugano,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio emanato il 13 settembre 2005 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano.

Fatti:

A.

In data 8 novembre 1999, M.________, nato nel 1968, dipendente de La P.________ in qualità di praticante d'esercizio e, in quanto tale, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto vittima di un infortunio. Intento a scaricare dei pacchi dal proprio furgone di servizio, egli veniva investito e schiacciato contro il muro di una rampa di carico dallo stesso furgone che un autocarro, nell'effettuare una manovra di retromarcia, era andato a urtare provocandone lo spostamento. L'interessato è stato trasportato all'Ospedale X.________, dove è rimasto degente fino al 15 novembre 1999 e dove gli è stata diagnosticata una frattura ischio pubica a destra non dislocata e una frattura longitudinale del sacro, anch'essa non dislocata. L'INSAI ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

Mediante rapporto intermedio del 31 agosto 2000, il medico curante dell'assicurato, dott. M.________, specialista FMH in medicina generale, ha in seguito segnalato all'INSAI anche l'insorgenza di dolori alla spalla sinistra ("Dopo la ripresa del lavoro [avvenuta il 10 aprile 2000, n.d.r], accusa dolori alla spalla sn") che il paziente, nel ripensare all'infortunio, si sarebbe ricordato di avere "picchiato". L'esame di risonanza magnetica messo in atto il 2 agosto 2001 non evidenziava lesioni post-traumatiche apprezzabili anche se, a livello dell'inserzione del tendine del sovraspinato sul tubercolo maggiore, rilevava un'alterazione compatibile con una rottura focale incompleta oppure flogosi nell'ambito di una tendinopatia.

Con decisione del 26 settembre 2001, sostanzialmente confermata il 7 gennaio 2002 anche in seguito all'opposizione dell'interessato, l'assicuratore infortuni ha negato il proprio obbligo di prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla sinistra per difetto del necessario nesso causale con l'infortunio dell'8 novembre 1999.

Adito su ricorso dell'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, per pronuncia del 10 giugno 2002, cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato la valutazione dell'amministrazione. Aderendo in particolare alle conclusioni del medico di circondario dell'INSAI, dott. C.________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, secondo cui, nel caso di una traumatizzazione acuta, la spalla sinistra avrebbe dovuto ragionevolmente generare dei disturbi specialmente nel periodo in cui essa veniva maggiormente sollecitata e, più precisamente, durante la degenza in ospedale e la seguente convalescenza con le stampelle, la Corte cantonale ha ritenuto che un intervallo "muto" di più di cinque mesi facesse apparire poco plausibile l'esistenza del necessario nesso causale.

B.

In data 14 dicembre 2004, M.________, tramite il proprio medico curante, ha presentato al Tribunale cantonale delle assicurazioni un'istanza di revisione del giudizio 10 giugno 2002. Facendo notare che nel frattempo, in data 15 settembre 2004, egli era stato sottoposto a un intervento artroscopico, diagnostico e terapeutico, alla spalla sinistra a cura del dott. B.________, primario presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale S.________, e che questo intervento aveva evidenziato la presenza di una lesione parziale della porzione intra-articolare del tendine del sovraspinato, di una tendinopatia del capo lungo del muscolo bicipite con sfilacciamento a livello del solco bicipitale e dissoluzione parziale dell'ancora bicipitale, nonché di un'artropatia dell'articolazione acromio-clavicolare, l'assicurato ha chiesto il riesame del suo caso in ragione del fatto che lo stesso dott. B.________ non avrebbe avuto dubbi sulla natura traumatica delle lesioni riscontrate.

Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale, per pronuncia del 13 settembre 2005, ha respinto l'istanza di revisione. Riguardo alla rottura parziale del tendine del sovraspinato, evidenziata dal dott. B.________, i giudici cantonali hanno osservato che essa era già stata posta in luce dall'esame di risonanza magnetica del 2 agosto 2001 e che pertanto l'affermazione, da parte del primario operante, dell'origine traumatica del danno non costituiva altro che una diversa valutazione di una circostanza già nota. Con riferimento alle alterazioni riscontrate a livello del tendine del capo lungo del bicipite e all'artrosi acromio-clavicolare, pur dando atto che si trattava di reperti che non erano noti al momento del giudizio del 10 giugno 2002, i primi giudici hanno nondimeno stabilito che questi ultimi non erano comunque di rilievo e suscettibili di modificare l'esito del primo giudizio in quanto decisivo, per la valutazione del 10 giugno 2002, era comunque stato l'intervallo "muto" di oltre cinque mesi dall'infortunio che si opponeva all'ammissione del necessario nesso di causalità.

C.

Patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni, M.________ interpone ricorso di diritto...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT