Arrêt nº 6P.179/2006 de Cour de Droit Pénal, 29 novembre 2006

Date de Résolution29 novembre 2006
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.179/2006 /biz

Sentenza del 29 novembre 2006

Corte di cassazione penale

Composizione

Giudici federali Schneider, presidente,

Karlen, Zünd,

cancelliere Garré.

Parti

A.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,

contro

B.________, opponente, patrocinata dall'avv. Massimo Riccardi,

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte di cassazione e di revisione penale, via Pretorio 16,

6901 Lugano.

Oggetto

Diritto a una via di ricorso in materia penale (art. 2 Protocollo addizionale n. 7 CEDU), diniego di giustizia, arbitrio, formalismo eccessivo,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata

il 3 luglio 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

Il 9 maggio 2006, il Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano riconosceva A.________ autore colpevole di ripetuta coazione sessuale, consumata e tentata, ripetute molestie sessuali e minaccia ai danni di B.________, condannandolo di conseguenza alla pena di ventiquattro mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni. L'esecuzione della pena dell'espulsione veniva condizionalmente sospesa con un periodo di prova di quattro anni.

B.

Il 3 luglio 2006 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) dichiarava inammissibile il ricorso interposto dal condannato contro la sentenza di prima istanza.

C.

A.________ insorge mediante ricorso di diritto pubblico contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, di cui domanda l'annullamento. Contro tale sentenza il ricorrente aveva già depositato un ricorso per cassazione, il quale è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale mediante sentenza del 17 agosto 2006. Il ricorrente formula inoltre domanda di liberazione nonché di assistenza giudiziaria.

D.

La CCRP pur manifestando seri dubbi sull'ammissibilità del rimedio, rinuncia a presentare particolari osservazioni al ricorso. Il Procuratore pubblico ribadisce la perfetta legittimità della decisione prolata dalla CCRP, proponendo di conseguenza la reiezione sia del gravame che della domanda di liberazione. Non sono state chieste altre osservazioni al ricorso.

E.

Mediante decreto del 21 settembre 2006 il Presidente della Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha dichiarato irricevibile per difetto di competenza l'istanza di liberazione contenuta nel ricorso di diritto pubblico.

Diritto:

  1. Nella sua impugnativa l'insorgente contesta essenzialmente il fatto che la CCRP non sia entrata nel merito del pregresso ricorso in sede cantonale e che di conseguenza il Tribunale federale non abbia potuto entrare nel merito del parallelo ricorso per cassazione a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso cantonali (ricorso pag. 5 e seg.). A mente del ricorrente ciò comporterebbe in concreto una violazione dell'art. 2 cpv. 1 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU (RS 0.101.07) nonché degli art. 9 e 29 Cost., rispettivamente dell'art. 13 CEDU (ricorso pag. 6 e segg.). In particolare egli ritiene che la CCRP era tenuta, in virtù delle suddette norme convenzionali e costituzionali, ad entrare nel merito del ricorso, caso mai respingendolo (ricorso pag. 8 e seg.). L'insorgente contesta altresì le argomentazioni addotte dalla CCRP per motivare la non entrata in materia, sostenendo che il pregresso ricorso fosse sufficientemente motivato anche alla luce di un'interpretazione conforme alla Costituzione e alla CEDU delle pertinenti norme procedurali cantonali, segnatamente dell'art. 288 CPP/TI. La decisione di non entrata in materia viene inoltre definita arbitraria, configurandosi anche diniego di giustizia ex art. 29 Cost. (ricorso pag. 9 e segg.). L'autorità cantonale sarebbe infine incorsa in un formalismo eccessivo, atteso che dichiarare privo di sufficienti motivazioni il ricorso in sede cantonale equivarrebbe a...

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