Arrêt nº 4C.178/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 27 novembre 2006

Date de Résolution27 novembre 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.178/2006 /biz

Sentenza del 27 novembre 2006

I Corte civile

Composizione

Giudici federali Corboz, presidente,

Klett, Rottenberg Liatowitsch,

cancelliera Gianinazzi.

Parti

A.________,

attore e ricorrente,

patrocinato dall'avv. Diego Della Casa,

contro

Banca B.________SA,

convenuta e opponente,

patrocinata dall'avv. Mario Postizzi.

Oggetto

azione di accertamento,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata

il 24 aprile 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.________ è uno dei cinque beneficiari economici del conto xxx presso banca B.________SA di Lugano, intestato a X.________Inc., Panama.

Nel febbraio 2002 questo conto presentava un'esposizione debitoria di Euro 426'082.46.

Ritenendo A.________ condebitore solidale dello scoperto, il 15 febbraio 2002 banca B.________SA ha ceduto il credito nei suoi confronti alla filiale banca B.________Ltd., con sede a Nassau.

A seguito della cessione quest'ultima ha immediatamente bloccato, limitatamente a Euro 426'082.46, il conto yyy aperto presso di lei da C.________Stiftung, Vaduz, di cui A.________ è uno dei beneficiari.

B.

Il 4 giugno 2002 A.________ ha convenuto banca B.________SA dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano con un'azione di accertamento intesa a chiarire i seguenti tre punti: ch'egli non era parte nel rapporto contrattuale relativo al conto xxx X.________Inc. (petitum 1.1); l'inesistenza di alcun credito della banca B.________SA di Lugano nei suoi confronti a dipendenza di questo conto bancario (petitum 1.2); e, infine, l'inesistenza di alcun credito della banca B.________Ltd. nei suoi confronti a dipendenza di questo conto bancario (petitum 1.3).

Con sentenza del 9 maggio 2005 il pretore ha accolto le prime due domande, mentre ha dichiarato l'ultima irricevibile, trattandosi di un accertamento inerente una terza persona non parte in causa. In breve, dopo aver stabilito che la banca aveva erroneamente posto al centro delle sue "iniziative di cessione & compensazione" la figura del beneficiario economico e non quella del titolare delle relazioni bancarie, il primo giudice ha precisato di reputare ossequiati i presupposti per l'azione di accertamento. Egli ha ritenuto adempiuto sia il requisito della sussidiarietà - un'azione condannatoria essendo resa impossibile dalla posizione di A.________, che non era titolare né contitolare della relazione bancaria al centro della controversia - sia quello dell'esistenza di un legittimo interesse agli accertamenti richiesti: in primo luogo perché almeno parte dei soldi bloccati alle Bahamas è di pertinenza di A.________, essendo egli uno dei beneficiari della fondazione; secondariamente perché A.________ non ha la possibilità giuridica di agire personalmente alle Bahamas, non essendo titolare della relazione bancaria bloccata. In queste circostanze, il pretore ha ritenuto "evidente l'interesse giuridico dell'attore di sbloccare questa situazione e di chiarire questa "causa" direttamente con l'entità che si pretende creditrice nei suoi confronti, ossia la banca B.________SA di Lugano".

C.

Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalla banca B.________SA di Lugano, la quale, con sentenza del 24 aprile 2006, ha riformato la pronunzia pretorile dichiarando la petizione di A.________ integralmente irricevibile.

La sentenza della massima istanza cantonale contiene due motivazioni.

Nella prima i giudici ticinesi hanno rilevato che i petita 1.1 e 1.2 costituivano solo lo strumento per ottenere l'accertamento postulato con il terzo petitum, ragione per cui, essendo questo stato dichiarato inammissibile, essi non possono che seguire il suo destino. In ogni caso, hanno soggiunto i giudici cantonali...

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