Arrêt nº 5P.147/2006 de IIe Cour de Droit Civil, 13 octobre 2006

Date de Résolution13 octobre 2006
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.147/2006 /ngu

Sentenza del 13 ottobre 2006

II Corte civile

Composizione

Giudici federali Raselli, presidente,

Escher, Marazzi,

cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,

contro

X.________ SA,

opponente,

Il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, via pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

art. 9 Cost. (contratto di assicurazione),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata

il 16 marzo 2006 dal Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A A.________ (qui di seguito, ricorrente), nato nel 1957 e dal 1993 dipendente di una ditta in qualità di costruttore stradale, è stata diagnosticata nell'agosto 2004 una dorso-lombosciatalgia. Il datore di lavoro lo ha allora annunciato alla X.________ SA (di seguito: X.________), con la quale aveva in essere un'assicurazione collettiva retta dalla LCA per perdita di guadagno, che ha assunto il caso. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi, X.________ ha dichiarato l'assicurato in grado di esercitare, a tempo pieno, un'attività alternativa alla sua abituale, assegnandogli un termine di quattro mesi per trovare una nuova occupazione ed impegnandosi a versargli in seguito il 38% delle indennità per perdita di guadagno quale danno residuo.

B.

Con petizione 19 gennaio 2006, il ricorrente ha convenuto X.________ chiedendone la condanna a corrispondergli l'indennità giornaliera piena per 720 giorni consecutivi, a contare dal 31 maggio 2005. Il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, con l'impugnata sentenza 16 marzo 2006, ha respinto la petizione.

C.

A.________ impugna la sentenza cantonale avanti al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto di essere sentito e per arbitrio nella motivazione.

Con decreto 15 maggio 2006, il Presidente della II Corte civile del Tribunale federale ha respinto la richiesta del ricorrente di concessione dell'effetto sospensivo al suo gravame, come auspicato da X.________.

Nel merito non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

  1. 1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 III 667 consid. 1 pag. 668; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).

    1.2 La vertenza riguarda prestazioni scaturenti da un contratto di indennità giornaliera in caso di malattia retto dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA; DTF 127 III 421, consid. 1d pag. 422 s. e consid.1b non pubblicato); come tale, essa non rientra più nelle competenze del giudice delle assicurazioni sociali. Nulla muta a ciò il fatto che la legislazione cantonale (art. 75 della Legge ticinese di applicazione della LAMal) abbia attribuito la competenza di statuire in tema di assicurazioni complementari al medesimo giudice delle assicurazioni sociali: la natura della procedura rimane prettamente civile (DTF 124 III 44 consid. 1a/aa), così come i rimedi di diritto a disposizione delle parti sono pure unicamente quelli riservati alle vertenze di carattere civile. Nel caso di specie, il valore di causa minimo di cui all'art. 46 OG essendo manifestamente raggiunto, sarebbe stata aperta la via del ricorso per riforma avanti al Tribunale federale, motivo per cui le censure attinenti alla violazione del diritto federale avrebbero dovuto essere proposte con tale rimedio (art. 84 cpv. 2 OG). Nella misura in cui vengono sollevate censure di mero carattere costituzionale, notoriamente improponibili con ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 ultima frase OG), la legge non lascia al ricorrente altra opzione che l'inoltro di un ricorso di diritto pubblico. Il gravame, proposto tempestivamente contro una sentenza emanante dalla suprema autorità giudiziaria cantonale da parte che ha interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata, appare ricevibile nell'ottica degli artt. 86 cpv. 1, 88 e 89 cpv. 1 OG.

  2. Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non esamina d'ufficio l'incostituzionalità di un atto cantonale, ma si limita a discutere soltanto censure formulate in modo chiaro ed esauriente nonché, per quanto possibile, dimostrate (art. 90 cpv. 1 lit. b OG; DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 122 I 70 consid. 1c pag. 73; 110 Ia 1 consid. 2a pag. 3 seg.). Il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto non ha spazio nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31, 125 I...

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