Arrêt nº 5C.79/2006 de IIe Cour de Droit Civil, 19 juillet 2006
Date de Résolution | 19 juillet 2006 |
Source | IIe Cour de Droit Civil |
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.79/2006 /biz
Sentenza del 19 luglio 2006
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Andrea Lenzin,
contro
B.________,
convenuto e opponente, patrocinato dall'avv. Roberto Haab.
Oggetto
accesso necessario (spese processuali),
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
2 febbraio 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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Il 7 maggio 2001 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto l'azione presentata da A.________ nei confronti di B.________ tendente all'ottenimento di un accesso necessario con ogni veicolo e ha posto a carico dell'attore la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili. Con sentenza 2 febbraio 2006, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto limitatamente alla costituzione di una servitù di accesso necessario l'impugnativa presentata dall'attore e ha messo gli oneri processuali di seconda istanza di fr. 7'602.60, comprensivi dei costi di una perizia, a carico dell'appellante, il quale è pure stato condannato a rifondere al convenuto fr. 5'500.-- per ripetibili della procedura di ricorso. La Corte cantonale ha reputato che in materia di accesso necessario le spese processuali e le ripetibili seguono i principi del diritto espropriativo in considerazione degli effetti analoghi della procedura. Per tale motivo ha ritenuto che, anche in caso di accoglimento dell'azione, l'attore sopporta i costi della causa e deve versare ripetibili al convenuto, salvo eccezioni che in concreto non si verificano.
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Con ricorso per riforma 13 marzo 2006 A.________ ha chiesto la modifica della sentenza di appello nel senso che la tassa di giustizia, gli oneri processuali e le ripetibili di prima e seconda istanza siano posti a carico del convenuto. Ritiene, in sostanza, che la Corte di appello ha misconosciuto che in concreto il convenuto ha assunto un comportamento tale che giustifica di porre a suo carico, anche in applicazione analogica della legge federale sull'espropriazione, i costi processuali e le ripetibili delle due istanze.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 III 667 consid. 1...
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