Arrêt nº 5C.79/2006 de IIe Cour de Droit Civil, 19 juillet 2006

Date de Résolution19 juillet 2006
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.79/2006 /biz

Sentenza del 19 luglio 2006

II Corte civile

Composizione

Giudici federali Raselli, presidente,

Meyer, Hohl,

cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Andrea Lenzin,

contro

B.________,

convenuto e opponente, patrocinato dall'avv. Roberto Haab.

Oggetto

accesso necessario (spese processuali),

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il

2 febbraio 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

  1. Il 7 maggio 2001 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto l'azione presentata da A.________ nei confronti di B.________ tendente all'ottenimento di un accesso necessario con ogni veicolo e ha posto a carico dell'attore la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili. Con sentenza 2 febbraio 2006, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto limitatamente alla costituzione di una servitù di accesso necessario l'impugnativa presentata dall'attore e ha messo gli oneri processuali di seconda istanza di fr. 7'602.60, comprensivi dei costi di una perizia, a carico dell'appellante, il quale è pure stato condannato a rifondere al convenuto fr. 5'500.-- per ripetibili della procedura di ricorso. La Corte cantonale ha reputato che in materia di accesso necessario le spese processuali e le ripetibili seguono i principi del diritto espropriativo in considerazione degli effetti analoghi della procedura. Per tale motivo ha ritenuto che, anche in caso di accoglimento dell'azione, l'attore sopporta i costi della causa e deve versare ripetibili al convenuto, salvo eccezioni che in concreto non si verificano.

  2. Con ricorso per riforma 13 marzo 2006 A.________ ha chiesto la modifica della sentenza di appello nel senso che la tassa di giustizia, gli oneri processuali e le ripetibili di prima e seconda istanza siano posti a carico del convenuto. Ritiene, in sostanza, che la Corte di appello ha misconosciuto che in concreto il convenuto ha assunto un comportamento tale che giustifica di porre a suo carico, anche in applicazione analogica della legge federale sull'espropriazione, i costi processuali e le ripetibili delle due istanze.

    Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

  3. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 III 667 consid. 1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT