Arrêt nº I 873/05 de IIe Cour de Droit Social, 19 mai 2006

Date de Résolution19 mai 2006
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale federale

Causa {T 7}

I 873/05

Sentenza del 19 maggio 2006

IIa Camera

Composizione

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere

Parti

O.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Probst,

via Motta 24, 6900 Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente

Istanza precedente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 25 ottobre 2005)

Fatti:

A.

O.________, nata nel 1958, attiva a tempo parziale quale impiegata d'ufficio, ha nel dicembre 2001 chiesto l'assegnazione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.

Per decisione 4 agosto 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha negato il riconoscimento di una rendita così come il diritto a provvedimenti d'ordine professionale.

Mediante decisione su opposizione 22 marzo 2005 l'UAI ha tutelato il precedente provvedimento.

B.

Tramite l'avv. Elisa Conte Bombardieri l'assicurata ha deferito la decisione su opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino postulando il diritto a tre quarti di rendita o a una rendita intera oppure il rinvio della causa all'amministrazione per complemento di istruttoria.

Con giudizio 25 ottobre 2005 l'istanza giudiziaria cantonale ha respinto il gravame.

C.

Rappresentata dall'avv. Marco Probst, l'interessata interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera in base ad un'invalidità di almeno il 70% e, in via subordinata, il rinvio della causa all'amministrazione per l'allestimento di accertamenti completivi dal profilo medico ed economico.

Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi, l'UAI propone la reiezione del ricorso.

Diritto:

  1. Il giudice di prime cure ha correttamente esposto il disciplinamento applicabile, indicando segnatamente come vada valutata l'invalidità di una persona esercitante solo parzialmente un'attività lucrativa e che svolga nel contempo le consuete mansioni casalinghe (metodo misto) e ricordando come la valutazione di cui si tratta debba essere operata sulla base della situazione di fatto e di diritto vigente al momento decisivo della resa della decisione su opposizione da parte dell'amministrazione. A questa esposizione può essere fatto riferimento.

  2. Al giudizio di prime cure deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha applicato esso disciplinamento nell'evenienza concreta.

    Per quel che attiene l'attività lucrativa, a conferma di quanto stabilito dall'amministrazione il primo giudice ha in considerazione del referto 17 marzo 2004 del Servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidità (SAM) - il quale faceva tra l'altro capo a due consultazioni specialistiche a cura del dott. F.________, specialista di psichiatria, e B.________, specialista di reumatologia - constatato essere l'assicurata portatrice principalmente di fibromialgia, gonalgie bilaterali, sindrome cervicospondilogena, sindrome lombospondilogena cronica così come di distimia...

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