Arrêt nº 5C.280/2005 de IIe Cour de Droit Civil, 17 février 2006

Date de Résolution17 février 2006
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.280/2005 /biz

Sentenza del 17 febbraio 2006

II Corte civile

Composizione

Giudici federali Raselli, presidente,

Meyer, Marazzi,

cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Massimiliano Parli,

contro

B.________,

convenuto e opponente, patrocinato dall'avv. Adriano Censi.

Oggetto

azione di rivendicazione,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il

10 ottobre 2005 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

  1. A.________ era dal 1987 direttore amministrativo e dal 1992 membro del consiglio di amministrazione della C.________S.A. Il rapporto di lavoro è terminato il 31 luglio 1998. La notte del 28 luglio 1998 B.________, allora vicepresidente del consiglio di amministrazione e direttore tecnico della predetta società anonima, ha preso dalla cassaforte di direzione un libretto di risparmio al portatore concernente un conto bancario con un saldo di circa fr. 200'000.--.

  2. Il 6 luglio 1999 A.________ ha convenuto in giudizio B.________ con un'azione tendente alla consegna immediata del menzionato libretto e alla restituzione degli importi prelevati nel frattempo, oltre interessi. Il convenuto ha contestato che l'attore fosse il proprietario del libretto. Il 18 novembre 2002 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto la petizione.

  3. Con sentenza 10 ottobre 2005 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un gravame presentato dall'attore e ha confermato il giudizio di primo grado. Ha ritenuto che - nonostante l'istruttoria esperita - l'origine del denaro depositato sul libretto al portatore non ha potuto essere elucidata e che questa circostanza va a scapito dell'attore, gravato dall'onere della prova in virtù dell'art. 930 cpv. 1 CC. Secondo i giudici cantonali la proprietà dei soldi non viene provata né dai sei versamenti effettuati dall'attore, né dall'agire del convenuto, il quale ha prelevato la quasi totalità del saldo alla prima opportunità. Nemmeno i tre "formulari A" in cui l'attore si era dichiarato avente diritto economico del libretto dimostrerebbero la sua proprietà. Sempre a mente della Corte cantonale non soccorre all'attore neppure l'argomentazione secondo cui l'importo depositato sul libretto costituiva il rimborso a rate di un mutuo che egli aveva accordato alla C.________S.A. in occasione di un diritto di compera concesso da D.________. A tal...

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