Arrêt nº 1P.844/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 20 janvier 2006

Date de Résolution20 janvier 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.844/2005 /biz

Sentenza del 20 gennaio 2006

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Féraud, presidente,

Nay, Fonjallaz,

cancelliere Crameri.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

indennità secondo gli art. 317 e segg. CPP/TI

(spese di patrocinio),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata

il 10 novembre 2005 dalla Camera dei ricorsi penali

del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

Con decisione del 27 maggio 2004 il giudice della Pretura penale ha assolto A.________ dall'accusa di ingiuria per avere offeso l'onore di una signora tacciandola di "puttana/stronza" e alla proposta formulata dal magistrato inquirente di infliggergli una multa di fr. 250.--. Il 24 maggio 2005 l'accusato prosciolto, per il tramite del suo patrocinatore di fiducia, ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) un'istanza di indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI con la quale protestava ripetibili allo Stato del Cantone Ticino per un importo di fr. 8'989.85, di cui fr. 7'539.85 per spese di patrocinio e fr. 1'450.-- per danni materiali.

B.

La CRP, statuendo il 10 novembre 2005, ha accolto parzialmente l'istanza. Ritenuto che il dispendio orario del difensore era oggettivamente sproporzionato e rifiutato un risarcimento dei danni materiali, siccome non dimostrati, ha ridotto l'indennità richiesta per le spese legali a fr. 2'511.95.

C.

A.________ impugna questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, di annullare la decisione impugnata e di rinviare l'incarto alla CRP per nuovo giudizio.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma la CRP è stata invitata a produrre l'incarto cantonale.

Diritto:

  1. 1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).

    1.2 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo, inoltrato contro una decisione cantonale di ultima istanza e fondato in sostanza su un asserito accertamento e un...

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