Arrêt nº U 80/04 de IIe Cour de Droit Social, 24 février 2005

Date de Résolution24 février 2005
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale federale

Causa

{T 7}

U 80/04

Sentenza del 24 febbraio 2005

IIa Camera

Composizione

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

Parti

S.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Cereghetti, corso Elvezia 7, 6900 Lugano,

contro

SOLIDA Assicurazioni SA, Saumackerstrasse 35, 8048 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Bruno Notari, via Nizzola 1, 6501 Bellinzona

Istanza precedente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 27 marzo 2003)

Fatti:

A.

In data 17 giugno 1997, mentre si trovava impegnata, insieme ad altre due persone, a spostare da un letto un paziente del peso di circa 110 kg, S.________, nata nel 1955, all'epoca dei fatti alle dipendenze - con un contratto su chiamata a ore - dell'Ospedale L.________ in qualità di infermiera in cure generali e in quanto tale assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la Helsana Assicurazioni SA (in seguito: Helsana), accusava un forte dolore al braccio destro e riportava una lesione parziale del legamento scafo-lunare (polso) destro. Dopo avere l'Helsana assunto il caso e corrisposto le indennità giornaliere di legge fino al 30 giugno 1998, la vertenza veniva trasmessa per competenza alla Solida Assicurazioni SA (in seguito: Solida), con la quale il primo assicuratore aveva stipulato - per esigenze legali che impediscono a una cassa malattia esercitante allo stesso tempo l'assicurazione infortuni di versare simili prestazioni - un accordo di collaborazione per la copertura delle prestazioni di lunga durata.

Mediante decisione del 4 maggio 2000, sostanzialmente confermata il 10 dicembre 2002 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata, la Solida, pur riconoscendole un'indennità per menomazione dell'integrità del 5%, negava all'assicurata il diritto a una rendita d'invalidità per il fatto che, almeno dal profilo infortunistico, ella presentava una piena capacità lavorativa nell'attività abituale di infermiera. Richiamandosi tra l'altro alle risultanze della parallela procedura AI, l'assicuratore infortuni rilevava in particolare che i disturbi alla salute lamentati dall'istante (segnatamente: disturbo dell'adattamento post-traumatico con sintomatologia depressiva maggiore, stato dopo rottura parziale del legamento scafo-lunare destro, fibromialgia, alterazione degenerativa della colonna lombo-sacrale, sindrome X cardiaca, ateromatosi carotidea) sarebbero stati esclusivamente imputabili a fattori esterni all'infortunio (così segnatamente per lo stato di grave fibromialgia), rispettivamente sarebbero stati riconducibili a un'"elaborazione psicologica distorta" dell'evento del 17 giugno 1997, con il quale non avrebbero presentato il necessario nesso di causalità (adeguata). Nel frattempo, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), con provvedimento del 13 marzo 2002, poneva l'interessata al beneficio di una mezza rendita d'invalidità a far tempo dal 1° giugno 1998.

B.

Patrocinata dalla CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA, S.________ ha deferito la decisione su opposizione della Solida al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Facendo valere che la lesione fisica al polso le avrebbe provocato un'inabilità lavorativa del 50% che le avrebbe impedito di lavorare come in precedenza, l'interessata ha censurato il mancato riconoscimento di una rendita LAINF.

Esperiti i propri accertamenti, il primo giudice ha respinto il gravame per pronuncia del 28 gennaio 2004. Facendo in particolare notare come la mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità sarebbe stata assegnata in considerazione della sola situazione psichica - valutazione, questa, indirettamente confermata anche dalla dott.ssa B.________ (specialista presso il servizio di chirurgia della mano dell'Ospedale U.________, già precedentemente interpellata nell'ambito della procedura AI), la quale, unitamente al parere espresso dal dott. F.________ per l'aspetto locomotorio, aveva escluso conseguenze fisiche invalidanti -, l'autorità giudiziaria cantonale ha confermato l'operato dell'assicuratore resistente.

C.

Allegando documentazione già in atti, S.________, ora patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una rendita LAINF "sulla base di un grado di inabilità lavorativa del 50%" e, in via subordinata, il rinvio degli atti alla precedente istanza per esecuzione di una perizia giudiziaria ortopedica.

La Solida, rappresentata dall'avv. Bruno Notari, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

  1. 1.1 Secondo giurisprudenza, l'oggetto impugnato nella procedura di ricorso di diritto amministrativo è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati (cfr. DTF 125 V 415 consid. 2a, 124 V 20 consid. 1 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 110 V 48). L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza; DTF 125 V 415 consid. 2a con riferimenti). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferiscono a uno (ad es.: diritto alla rendita) o più rapporti giuridici (ad. es.: diritto alla rendita e diritto all'integrazione). Se pertanto il ricorso è...

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