Arrêt nº 5P.280/2004 de IIe Cour de Droit Civil, 11 novembre 2004

Date de Résolution11 novembre 2004
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.280/2004 /biz

Sentenza dell'11 novembre 2004

II Corte civile

Composizione

Giudici federali Raselli, presidente,

Nordmann, Marazzi,

cancelliere Piatti.

Parti

A.Y.________,

ricorrente, patrocinata dall'avv. Mauro von Siebenthal,

contro

B.Y.________,

patrocinata dall'avv. Gianfrancesco Beltrami,

C.Y.________,

opponenti,

I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano.

Oggetto

art. 9 Cost. (accesso necessario),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il

2 giugno 2004 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

  1. A.Y.________, B.Y.________ e C.Y.________ compongono la comunione ereditaria fu D.Y.________ e sono proprietari delle particelle n. 794, 795 (prive di sbocchi sulla pubblica via) e 793 RFD di Z.________. Tali fondi formano un semicerchio intorno alla particella n. 175, che si trova a sud-est, di proprietà di B.Y.________.

  2. Il 22 dicembre 1998 A.Y.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna gli altri componenti della Comunione ereditaria con una petizione tendente, in sostanza, all'ottenimento di un diritto di passo necessario sulla particella n. 175 in favore dei mappali n. 794 e 795 e di un analogo diritto di passo a favore del fondo n. 794 e a carico della particella n. 795. Il coerede C.Y.________ ha aderito alla petizione, mentre le coeredi E.Y.________ (deceduta nel corso della causa) e B.Y.________ hanno proposto la reiezione dell'azione. Con sentenza 26 febbraio 2003 il Pretore ha accolto la petizione, gravato la particella n. 175 di un accesso veicolare dietro versamento di un'indennità di fr. 20'800.-- e ingiunto a B.Y.________ di astenersi da qualsiasi opera atta ad ostacolare l'esercizio del passo nonché di demolire un muro costruito a confine fra i mappali n. 175 e 795.

  3. Con sentenza 2 giugno 2004 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto, in quanto ricevibile, l'appello presentato da B.Y.________, ha annullato il giudizio di prima istanza e rinviato l'incartamento al Pretore affinché inviti l'attrice a completare la petizione, riprenda gli atti omessi, integri l'istruttoria ed emani una nuova decisione nel senso dei considerandi. Ha invece dichiarato privo d'oggetto l'appello presentato da C.Y.________. La Corte cantonale ha reputato che, in applicazione...

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