Arrêt nº 4C.44/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 17 juin 2004

Date de Résolution17 juin 2004
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.44/2004 /bom

Sentenza del 17 giugno 2004

I Corte civile

Composizione

Giudici federali Corboz, presidente,

Klett, Ramelli, giudice supplente,

cancelliera Gianinazzi.

Parti

A.________,

attore e ricorrente,

patrocinato dall'avv. Stefano Will,

contro

B.________ SA,

convenuta e opponente,

patrocinata dall'avv. Adriano Censi,

Oggetto

contratto di lavoro; azione creditoria,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 29 dicembre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.________ ha lavorato alle dipendenze della B.________ dal 1° settembre 1987 all'estate 1998, prima come direttore e successivamente, dal 1991, in qualità di direttore amministrativo; il 1° dicembre 1992 è divenuto anche membro del consiglio d'amministrazione con diritto di firma collettiva a due.

La fine del rapporto di lavoro - che la datrice di lavoro dichiara essere avvenuta il 31 luglio 1998, mentre il dipendente la situa al 24 agosto 1998, riconducendola ad un licenziamento in tronco - ha dato origine alla presente controversia.

B.

Il 6 maggio 1999 A.________ ha convenuto in causa l'ex datrice di lavoro onde ottenere il pagamento di fr. 390'333.45, oltre interessi, nonché il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai due precetti esecutivi. L'importo richiesto consisteva nella differenza tra il salario pattuito e quello versato tra il 1994 e il 1998, nell'indennità per vacanze non godute, nel rimborso di spese e anticipi giudiziari nonché nell'indennità per l'attività di consigliere d'amministrazione. Avversata la pretesa attorea, in via riconvenzionale la B.________ SA ha domandato il versamento di fr. 126'497.25 a titolo di rimborso di prestazioni non dovute e risarcimento del danno causato dalle inadempienze del dipendente. Con sentenza 29 novembre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha accolto l'azione principale limitatamente a fr. 25'170.-- e respinto la riconvenzionale.

C.

Ambedue le parti si sono aggravate contro il predetto giudizio: A.________ ribadendo le domande formulate davanti al Pretore, la convenuta diminuendo la propria domanda riconvenzionale a fr. 87'497.25.

Il 29 dicembre 2003 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino ha respinto l'appello principale e accolto parzialmente quello adesivo, riducendo a fr. 17'170.-- l'obbligo di pagamento a carico dell'ex datrice di lavoro e respingendo in via definitiva, per il medesimo importo, l'opposizione formulata al precetto esecutivo no. 637840 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano.

D.

Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 30 gennaio 2004, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. Con il secondo rimedio, fondato sulla violazione del diritto federale, egli chiede l'annullamento e la modifica...

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