Arrêt nº U 299/02 de IIe Cour de Droit Social, 2 septembre 2003

Date de Résolution 2 septembre 2003
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale federale

Causa

{T 7}

U 299/02

Sentenza del 2 settembre 2003

IIIa Camera

Composizione

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere

Parti

L.________, ricorrente, rappresentata dalla avv. Raffaella Taddei Marsiglia, Via Fusoni 4, 6900 Lugano,

contro

Versicherungskasse der Stadt Zürich, Unfallabteilung, Strassburgstrasse 9, 8004 Zürigo, opponente, rappresentata dall'avv. Andrea Marazzi, 6648 Minusio

Istanza precedente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 12 settembre 2002)

Fatti:

A.

L.________, nata nel 1967, all'epoca dei fatti alle dipendenze dell'Ufficio del lavoro della Città X.________ e, in quanto tale, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la Versicherungskasse der Stadt Zürich, in data 19 luglio 1997, mentre si trovava, ferma, al volante di una vettura VW-Golf, è rimasta vittima di un tamponamento a seguito del quale, come risulta dal certificato medico 20 settembre 1997 redatto dal dott. R.________ in seguito al primo consulto del 15 agosto 1997, ha riportato un trauma distorsivo alla colonna cervicale con conseguente dolore irradiante alla nuca e successivo sviluppo di mal di testa a livello frontale. La Versicherungskasse ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

Esperite le proprie verifiche, l'assicuratore infortuni, mediante decisione del 5 maggio 1999, sostanzialmente confermata in data 23 febbraio 2000 anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurata, ha negato ogni ulteriore obbligo contributivo a far tempo dal 30 giugno 1999, reputando raggiunto, a partire da tale data, lo status quo sine e, di conseguenza, non più dato il necessario nesso di causalità naturale fra l'infortunio del 19 luglio 1997 e i disturbi accusati da L.________. Dopo essere stata pienamente abile al lavoro, l'interessata, nel frattempo trasferitasi in Ticino per intraprendere una nuova attività professionale di durata determinata presso l'Ufficio regionale di collocamento di Lugano, è stata dichiarata incapace al lavoro in misura totale a partire dal 20 settembre 1999.

B.

Aggravatasi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, L.________, mediante il patrocinio dell'avv. Raffaella Taddei Marsiglia, ha postulato l'annullamento della decisione amministrativa e il riconoscimento delle prestazioni di legge.

Disposti i propri accertamenti, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, per pronuncia del 12 settembre 2002, ha respinto il gravame e confermato il provvedimento querelato. In particolare, dopo aver preso atto della preesistenza di una artrosi atlanto-assiale ed aver riconosciuto di conseguenza all'evento infortunistico un semplice ruolo scatenante, limitato nel tempo, l'autorità giudiziaria cantonale ha ritenuto che i disturbi lamentati in seguito alla chiusura del caso (ossia successivamente al 30 giugno 1999) da parte dell'assicuratore infortuni - soprattutto quelli accusati in una seconda fase dall'assicurata (ridotta capacità di concentrazione e di memoria, nausee, vomito e vertigini) e sostanzialmente manifestatisi con un tempo di latenza di circa due anni e mezzo per la prima volta nella Primavera del 2000 - non potevano essere considerati conseguenti all'evento infortunistico.

C.

Allegando nuova documentazione medica riguardante la parallela procedura promossa dall'interessata dinanzi all'assicurazione per l'invalidità, L.________, sempre patrocinata dall'avv. Taddei Marsiglia, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento della pronuncia cantonale e il rinvio degli atti all'assicuratore infortuni per calcolo delle prestazioni assicurative dovute, compresa la fissazione di una indennità per menomazione dell'integrità. Delle motivazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

La Versicherungskasse, rappresentata dall'avv. Andrea Marazzi, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

  1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se esiste una relazione di causalità tra...

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