Arrêt nº 7B.143/2003 de Chambre des Poursuites et Faillittes, 26 août 2003

Conférencierpublié
Date de Résolution26 août 2003
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Testo Pubblicato

Chapeau

129 III 556

88. Estratto della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa A. (ricorso)

7B.143/2003 del 26 agosto 2003

Faits à partir de page 557

BGE 129 III 556 S. 557

Extrait des considérants:

Dai considerandi:

1. Dopo aver chiesto ed ottenuto dal Pretore del distretto di Lugano un sequestro nei confronti della B. Inc., con sede a Panama, l'avv. A. ha promosso un'esecuzione in sua convalida. Il 30 aprile 2003 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha fissato al creditore un termine di 15 giorni per anticipare le spese riguardanti la traduzione in spagnolo e la notifica a Panama sia del decreto di sequestro che del precetto esecutivo.

2. Con sentenza 2 giugno 2003 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato dal creditore contro l'operato dell'Ufficio. I giudici cantonali hanno reputato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, in concreto non sono dati i presupposti dell'art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF per procedere ad una notifica in via edittale, atteso che la notifica a Panama, seppure lunga e difficile, può compiersi in termini ragionevoli, se confrontata al tempo mediamente necessario per effettuare tale operazione in altri paesi paragonabili.

3. Con ricorso del 16 giugno 2003 A. chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che sia ordinato all'Ufficio di notificare all'escussa il decreto di sequestro e il precetto esecutivo in via edittale ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF. In via subordinata domanda al Tribunale federale - richiamando l'art. 15 cpv. 3 LEF - di precisare le condizioni pratiche di applicazione dell'art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF. Poiché l'Ufficio federale di polizia indicherebbe che le notifiche a Panama sono molto difficili e che queste possono durare da 5 a 15 mesi, il ricorrente sostiene che il lasso di tempo necessario per una notifica per via diplomatica non sarebbe né adeguato né ragionevole, motivo per cui la notifica deve avvenire mediante pubblicazione. Abusivamente l'autorità di vigilanza si è riferita ad una media concernente altri paesi paragonabili, invece di tenere conto delle difficoltà concrete di una notifica a Panama. In ogni caso, sempre secondo il ricorrente, qualora per notificare un atto esecutivo dovessero essere necessari più di sei mesi, ci si troverebbe di fronte ad una durata inadeguata.

Il 19 giugno 2003 la presidente della Camera adita ha concesso, in via supercautelare, effetto sospensivo al gravame. L'Ufficio non ha presentato osservazioni al gravame. Il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso.

BGE 129 III 556 S. 558

4. Giusta l'art. 66 cpv. 3 LEF quando il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione di atti esecutivi si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notifica lo ammetta, per posta. Nell'eventualità che la notificazione giusta l'appena menzionato capoverso non sia possibile in un termine ragionevole, la notifica di atti esecutivi al debitore domiciliato all'estero...

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