Arrêt nº 8G.68/2003 de Chambre d'accusation, 30 juillet 2003

Date de Résolution30 juillet 2003
SourceChambre d'accusation

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8G.68/2003 /viz

Sentenza del 30 luglio 2003

Camera d'accusa

Composizione

Giudici federali Karlen, presidente, Fonjallaz e Marazzi,

cancelliere Ponti.

Parti

A.________,

reclamante, patrocinato dall'avv. Patrizia Gianelli, contrada di Sassello 5, casella postale 2554,

6900 Lugano,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.

Oggetto

ordine di arresto ai fini di estradizione,

reclamo alla Camera d'accusa contro l'ordine dell'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, del 25 aprile 2003.

Fatti:

A.

Il 28 giugno 2001 Interpol Roma ha avviato una ricerca internazionale ai fini di estradizione nei confronti di A.________, cittadino italiano perseguito in Italia per il reato di traffico di stupefacenti e oggetto di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 10 ottobre 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona. Informato del fatto che il ricercato era già stato arrestato in Svizzera il 29 marzo 2001 ed era detenuto a titolo preventivo per conto del Ministero pubblico ticinese a Lugano, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha chiesto a Interpol Roma di voler confermare la domanda di arresto ai fini di estradizione.

B.

Il 12 settembre 2002 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato una domanda formale di estradizione, completata con delle informazioni supplementari il successivo 24 ottobre.

C.

Nel frattempo A.________ è stato condannato dapprima dalla Corte delle assise criminali di Lugano e poi, su ricorso, dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ad una pena di 7 anni di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 12 anni. Egli sta scontando tale pena presso il penitenziario cantonale ticinese della "Stampa", ove dovrà rimanere perlomeno sino al novembre del 2005.

D.

Il 25 aprile 2003 l'UFG ha emanato un ordine di arresto in vista d'estradizione, notificato il 26 maggio 2003 all'interessato.

E.

Con reclamo del 5 giugno 2003 dinanzi alla Camera di accusa del Tribunale federale, A.________ chiede in via principale l'annullamento dell'ordine di arresto ai fini di estradizione e, in via subordinata, l'adozione di misure cautelari sostitutive. Egli insta altresì affinché venga posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.

F.

Con osservazioni del 12 giugno 2003 l'UFG propone di respingere il gravame. Con controsservazioni del 18 giugno 2003 A.________ si riconferma, in sostanza, nelle conclusioni proposte con il reclamo.

Diritto:

  1. 1.1 La tempestività del gravame e la legittimazione del reclamante sono date: l'interessato deve infatti ricorrere contro l'ordine di arresto in vista di estradizione entro 10 giorni dalla sua notifica, anche se, giusta l'art. 49 cpv. 2 AIMP...

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