Arrêt nº 5P.170/2003 de IIe Cour de Droit Civil, 20 mai 2003

Date de Résolution20 mai 2003
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.170/2003 /bom

Sentenza del 20 maggio 2003

II Corte civile

Composizione

Giudici federali Raselli, presidente,

Hohl, Marazzi,

cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Niccolò Salvioni, via Gallinazza 6, casella postale 143, 6601 Locarno,

contro

Vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Bossi 3, 6901 Lugano

Oggetto

art. 9 Cost. (pignoramento, effetto sospensivo),

ricorso di diritto pubblico del 30 aprile 2003 presentato contro il decreto emanato il 14 marzo 2003 dal vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

  1. Con ricorso 11 marzo 2003 A.________ è insorto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, contro il pignoramento della propria pensione effettuato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno. Il vicepresidente dell'autorità adita ha respinto, con decreto del 14 marzo 2003, la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame. Il 10 aprile 2003 A.________ ha inoltrato all'autorità di vigilanza, raggruppate in un unico atto, una serie di richieste denominate istanza di effetto sospensivo, di ammissione al gratuito patrocinio, di chiamata in causa e di ammissione ad ulteriore scambio di allegati. Statuendo il 5 maggio 2003 su tali domande, il presidente dell'autorità di vigilanza ha citato l'escusso a un'udienza - durante la quale quest'ultimo potrà prendere posizione sulle osservazioni dell'Ufficio e verrà interrogato formalmente - e ha confermato la decisione con cui non è stato concesso effetto sospensivo all'impugnativa.

  2. Con ricorso di diritto pubblico del 30 aprile 2003 A.________ chiede al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare il decreto 14 marzo 2003 e di riformarlo nel senso che al ricorso pendente innanzi all'autorità di vigilanza è concesso effetto sospensivo. Postula altresì la restituzione di quanto pignorato dal mese di febbraio 2003 e chiede che sia accertata la ritardata giustizia nell'evasione dell'istanza del 10 aprile 2003. Infine, il ricorrente domanda di essere dispensato dall'anticipare e pagare spese processuali e ripetibili.

    Il 5 maggio 2003 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del...

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