Arrêt nº 4P.197/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 24 janvier 2003

Date de Résolution24 janvier 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.197/2002 /bom

Sentenza del 24 gennaio 2003

I Corte civile

Composizione

Giudici federali Corboz, presidente,

Klett e Ramelli, giudice supplente,

cancelliera Gianinazzi.

Parti

A.________,

ricorrente,

patrocinata dall'avv. Stefano Romelli, casella

postale 307, 6908 Massagno,

contro

II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

art. 9 Cost. (procedura civile; assistenza giudiziaria),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 agosto 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

Il 23 novembre 1998 è stato pronunciato il divorzio tra A.________ e B.________. Nel quadro della liquidazione del regime ordinario della partecipazione agli acquisti la moglie è stata condannata al versamento di fr. 161'770.-- e alla consegna di determinati beni mobili per un valore di fr. 9'612.50. Preso atto del fatto ch'essa era in possesso di un attestato di carenza beni nei confronti del marito per un importo di fr. 255'000.--, il giudice ha ammesso l'estinzione del suo debito per compensazione. Il credito a favore di A.________ si è quindi ridotto a fr. 93'230.-- (fr. 255'000.-- ./. fr. 161'770.--).

La sentenza di divorzio non è stata impugnata.

B.

Reputandosi lesa da questa decisione, il 18 maggio 2000 A.________ ha però convenuto l'avv. C.________, suo patrocinatore nella citata procedura di divorzio, dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano. In particolare essa rimprovera al legale la mancata produzione in causa della convenzione 2 giugno 1987, con la quale i coniugi avevano adottato il regime matrimoniale della separazione dei beni. Sulla scorta di quell'atto il giudice avrebbe infatti potuto constatare che i beni immobili per i quali è stata condannata a versare un'indennità al marito ed i mobili che avrebbe dovuto consegnargli erano in realtà di sua proprietà. Essa ha pertanto chiesto che l'avvocato fosse obbligato a risarcirle il pregiudizio subito a causa della cattiva esecuzione del mandato di patrocinio, quantificato in complessivi fr. 176'382.50, ovverosia fr. 161'770.-- per la liquidazione del regime dei beni, fr. 9'612.50 per il valore dei mobili e fr. 5'000.-- per i costi di patrocinio.

C.

Lo stesso giorno in cui ha introdotto la petizione A.________ ha presentato un'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria, che il Pretore ha respinto il 16 ottobre 2001. Il giudice ha stabilito...

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