Arrêt nº 4C.403/2001 de Ire Cour de Droit Civil, 5 septembre 2002

Date de Résolution 5 septembre 2002
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.403/2001 /bom

Sentenza del 5 settembre 2002

I Corte civile

Giudici federali Walter, presidente della Corte e

presidente del Tribunale federale,

Rottenberg Liatowitsch e Zappelli, giudice supplente,

cancelliera Gianinazzi.

A.________,

attore,

patrocinato dall'avv. Alessandro Guglielmetti, via Beroldingen 8, 6850 Mendrisio,

contro

B.________ SA,

convenuta,

patrocinato dall'avv. dott. Carlo Solcà, via Lavizzari 19, casella postale 188, 6850 Mendrisio,

contratto d'appalto; responsabilità per i difetti dell'opera,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 9 novembre 2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

  1. Tra il 1991 e il 1993 la ditta A.________ ha eseguito lavori di sanitario, riscaldamento ed irrigazione nell'immobile appartenente alla B.________ S.A. ad Arzo. Lamentando la difettosità e l'inadeguatezza dell'impianto di riscaldamento - che ha fatto smantellare e rifare da un'altra ditta - la B.________ S.A. ha rifiutato di pagare la fattura finale nella sua integralità (fr. 633'709.65). Donde la presente causa.

    Con sentenza del 25 ottobre 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto le petizioni introdotte da A.________, volte ad incassare il saldo della fattura, fr. 169'709.65, e accolto l'azione riconvenzionale presentata dalla B.________ S.A. limitatamente a fr. 115'327.--.

    L'appello interposto da A.________ contro questo giudizio è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 9 novembre 2001.

  2. Tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma, A.________ postula la modifica della sentenza cantonale nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, le sue petizioni; in via subordinata chiede che la causa venga rinviata all'autorità ticinese per l'assunzione di una nuova prova peritale e nuova decisione.

    Con risposta del 26 aprile 2002 la B.________ S.A. propone l'integrale reiezione del gravame in quanto ammissibile.

  3. Nel loro giudizio i giudici ticinesi hanno in primo luogo respinto la richiesta volta ad ottenere, in sede di appello, l'assunzione di una nuova perizia di parte rispettivamente l'audizione del perito in qualità di teste, mezzi di prova che il primo giudice aveva rifiutato nell'ambito di un'istanza di assunzione suppletoria di prove, per motivi d'ordine. L'art. 322 lett. b CPC/TI concede infatti al giudice d'appello la facoltà di assumere le prove non ammesse in prima sede solo quando le stesse siano state respinte non già per motivi d'ordine - come appunto nel...

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