Arrêt nº 2A.431/2001 de IIe Cour de Droit Public, 15 janvier 2002

Date de Résolution15 janvier 2002
SourceIIe Cour de Droit Public

[AZA 0/2]

2A.431/2001

II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO

******************************************************

15 gennaio 2002

Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger,

presidente, Betschart e Müller.

Cancelliere: Cassina.

________

Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 1° ottobre 2001 da A.A.________ (1967), patrocinata dall'avv.

Daniele Jörg, Lugano, contro la decisione emessa il 24 agosto 2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa, in materia di mancato rilascio del permesso di dimora (ricongiungimento familiare) al marito B.A.________ (1962), che oppone la ricorrente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino;

Ritenuto in fatto :

A.- B.A.________ (24. 02.1962), cittadino bosniaco, è entrato per la prima volta in Svizzera nel mese di marzo del 1986 per lavorare come stagionale. Il 31 dicembre 1986 si è sposato con la connazionale A.A.________ (10. 08.1967).

Il 30 luglio 1987 quest'ultima ha a sua volta ottenuto un permesso di lavoro in Svizzera quale stagionale ed ha raggiunto il marito nel Cantone Ticino. Analoghe autorizzazioni di lavoro sono poi state concesse ai coniugi A.________ per gli anni 1988 e 1989. Il 30 novembre 1989 l'allora Sezione degli stranieri del Cantone Ticino (ora divenuta Sezione dei permessi e dei passaporti) ha quindi rilasciato loro un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato a più riprese.

B.- Con decreto d'accusa del 2 novembre 1994, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha condannato B.A.________ a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, in seguito al furto di una bicicletta. Questi è poi stato condannato il 27 marzo 1996 dal Bezirksgericht di Baden a 10 settimane di detenzione e all'espulsione dalla territorio elvetico per 3 anni - entrambe le pene sospese condizionalmente -, nonché al pagamento di una multa di fr. 300.--, per avere aiutato quattro connazionali ad entrare e soggiornare illegalmente in Svizzera.

In considerazione di questi fatti, il 7 ottobre 1996 la Sezione degli stranieri del Cantone Ticino ha risolto di non più rinnovare a B.A.________ il permesso di dimora. La medesima autorità ha inoltre rilevato che durante il suo soggiorno in Svizzera egli era stato a lungo disoccupato ed aveva percepito prestazioni assistenziali.

La decisione è stata confermata su ricorso il 18 dicembre 1996 dal Consiglio di Stato ticinese. Preso atto di ciò, l'interessato ha lasciato il territorio svizzero per fare rientro in patria.

Dal canto suo invece A.A.________ ha continuato a risiedere nel nostro Paese, beneficiando del regolare rinnovo del suo permesso di dimora. Il 28 febbraio 2000 la competente autorità ticinese le ha rilasciato un permesso di domicilio, con termine di controllo al 27 febbraio 2003.

C.- Il 23 gennaio 2001 B.A.________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, per il tramite dell'ambasciata svizzera a Sarajevo, il permesso di entrare nel nostro Paese al fine di ricongiungersi con la moglie Dubravka. Mediante decisione del 5 marzo 2001 l'autorità cantonale ha respinto la domanda per motivi di ordine pubblico. Essa ha in particolare considerato che lo straniero aveva interessato in due occasioni le autorità di polizia e giudiziarie elvetiche ed era stato per un certo periodo a carico dell'assistenza pubblica. Contro questa decisione la moglie dell'istante, A.A.________, ha interposto ricorso davanti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Con decisione del 10 aprile 2001 quest'ultima autorità ha confermato la pronuncia litigiosa, rilevando, tra le altre cose, che la stessa si giustificava anche per il fatto nel periodo successivo al suo ritorno in patria B.A.________ era entrato in Svizzera a far visita alla moglie senza disporre di alcuna autorizzazione. Inoltre rimaneva il pericolo che questi, una volta giunto nel nostro Paese, cadesse nuovamente a carico dell'assistenza.

Adito da A.A.________, il 24 agosto 2001 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame introdotto avverso tale pronuncia governativa.

D.- Il 1° ottobre 2001 A.A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con il quale chiede l'annullamento della citata decisione cantonale e il rilascio di un permesso di dimora a favore del marito B.A.________. Censura la violazione dell'art. 17 cpv. 2 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142. 20) e...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT