Arrêt nº 2P.337/2001 de IIe Cour de Droit Public, 9 janvier 2002

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Date de Résolution 9 janvier 2002
SourceIIe Cour de Droit Public

Testo Pubblicato

Chapeau

128 II 46

  1. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa A., B., C. e D. SA contro Archivista notarile del Distretto di Lugano e Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino (azione di diritto amministrativo)

    2P.337/2001 del 9 gennaio 2002

    Faits à partir de page 47

    Con decisione del 21 novembre 2001 l'Archivista notarile del Distretto di Lugano ha determinato il valore di un atto pubblico rogato dal notaio avv. A., concernente la compravendita di azioni eBGE 128 II 46 S. 47

    la cessione di un credito tra persone non domiciliate in Svizzera, in fr. 2'445'125.-, e stabilito un'imposta sul bollo di fr. 7'336.-, indicando che contro tale decisione è data facoltà di reclamo nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

    Con decisione del 7 dicembre 2001 la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato l'8 novembre 2001 da A. per conto della D. S.A., avverso la bolletta concernente l'assoggettamento al bollo del contratto di scrittura privata, per un'imposta di fr. 150.-, indicando che contro tale decisione è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

    Il 21 dicembre 2001 A., B., C. e la D. S.A. hanno introdotto al Tribunale federale un'azione di diritto amministrativo contro la decisione del 21 novembre 2001 e, in subordine, quella del 7 dicembre 2001, chiedendone l'annullamento. Contestano in sostanza l'assoggettamento all'imposta cantonale, siccome incompatibile con il diritto federale.

    Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile l'azione di diritto amministrativo e ha trasmesso gli atti alle autorità cantonali competenti conformemente alle indicazioni dei rimedi giuridici nelle decisioni impugnate.

    Extrait des considérants:

    Dai considerandi:

  2. a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami sottopostigli, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1;DTF 127 II 198 consid. 1 e relativi richiami).

    1. Le fattispecie in esame concernono l'imposta di bollo sugli atti notarili ai sensi degli art. 18 segg. della legge ticinese del 20 ottobre 1986 sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (LIB/TI), rispettivamente l'imposta di bollo su contratti per scrittura privata, secondo gli art. 2 segg. LIB/TI, le quali costituiscono tributi fondati sul diritto cantonale. Ora, a norma dell'art. 3 cpv. 1 prima frase della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), i documenti che la presente legge assoggetta a una tassa di bollo o dichiara esenti non possono essere gravati dai Cantoni con contribuzioni o tasse di registro dello stesso genere; la seconda frase del disposto sancisce che il Tribunale federale giudica come istanza unica (art. 116 OG) le contestazioni derivanti da tale disposizione.

      BGE 128 II 46 S. 48

      Tuttavia, con l'entrata in vigore il 1o gennaio 1994 della novella del 4 ottobre 1991 intesa alla modifica della...

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