Arrêt nº 5C.224/2000 de IIe Cour de Droit Civil, 9 novembre 2000

Date de Résolution 9 novembre 2000
SourceIIe Cour de Droit Civil

[AZA 0/2]

5C.224/2000

II CORTE CIVILE

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9 novembre 2000

Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,

Bianchi e Raselli.

Cancelliere: Piatti.

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Visto il ricorso per riforma dell'11 ottobre 2000 presentato da A.________, Vico Morcote, patrocinata dall'avv. Francesco Jelmini, Lugano, contro la sentenza emanata il 6 settembre 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in materia di adozione;

Ritenuto in fatto :

A.- B.________ è nato nel 1982 dal matrimonio tra C.________ e D.________, cittadini germanici. I genitori si sono separati nel 1990 e la madre è morta il 1° luglio 1999. Nel settembre 1999 il padre si è risposato con A.________, con la quale viveva fin dal 1994. Il 6 giugno 2000 quest'ultima ha chiesto di adottare B.________, figlio del coniuge. Domanda respinta dalla competente autorità, la cui decisione è stata confermata il 6 settembre 2000 in via di ricorso dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Secondo i giudici cantonali, in concreto, non sono dati i requisiti per pronunciare l'adozione, i coniugi non essendo sposati da 5 anni, come richiede l'art. 264a CC. Il fatto che i coniugi convivano da sei anni non basta, sia perché la legge chiaramente prevede la condizione di 5 anni di matrimonio, sia perché non risulta che l'adottando sia vissuto in comunione domestica con il padre e la convivente.

B.- Avverso il giudizio d'appello, A.________ ha presentato l'11 ottobre 2000 un ricorso per riforma, chiedendo al Tribunale federale di annullarlo e di riformarlo nel senso che è pronunciata la chiesta adozione. Narrati i fatti, ribadisce che l'adottando non ha mai avuto contatti (che rifiutava) con la madre naturale e ha sempre considerato la ricorrente quale genitrice. Anche se ha passato i suoi anni in istituti scolastici tedeschi, egli ha sempre dichiarato di considerare la ricorrente quale sua persona di fiducia che ha preso il posto di sua mamma. In queste condizioni, il rifiuto dell'adozione costituisce arbitraria applicazione del diritto federale: la convivenza di sei anni era di fatto una convivenza familiare a ogni effetto ed era dovuta solo al fatto che la madre naturale non aveva concesso il divorzio prima della sua morte. D'altra parte, i 5 anni di matrimonio sono stati voluti per impedire una modifica troppo rapida della situazione giuridica del genitore naturale, nonché per garantire stabilità e sicurezza all'adottando, atteso...

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