Arrêt nº K 66/98 de IIe Cour de Droit Social, 25 septembre 2000

Date de Résolution25 septembre 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

K 66/98 Ge

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;

Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 25 settembre 2000

nella causa

S.________, ricorrente, rappresentato dalla Federazione Utenti Casse Malati, Via Peri 2A, Lugano,

contro

Cassa Malati Mutual, Via Franscini 16, Lugano, opponente,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

Fatti :

A.- Nel corso del mese di dicembre 1995, S.________ ha ricevuto dalla Cassa malati Mutual, presso la quale lui ed i membri della sua famiglia erano assicurati obbligatoriamente contro le malattie, il certificato d'assicurazione per l'anno 1996. Avendo costatato che il premio subiva un aumento, con lettera 26 dicembre 1995, pervenuta alla Cassa il 5 gennaio 1996, la moglie dell'interessato, a nome suo e dei famigliari, ha manifestato a quest'ultima amministrazione la volontà di disdire il rapporto assicurativo per la fine del mese di dicembre 1995. Dopo aver risposto, il 15 gennaio 1996, di subordinare l'accettazione della disdetta per il 30 giugno 1996 all'adempimento delle condizioni che la nuova Cassa malati le avesse indirizzato l'attestato di affiliazione alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che fossero stati saldati sino a tale data i premi e le partecipazioni, la Cassa ha comunicato agli interessati, in data 14 agosto 1996, che sino a quel momento nessuna delle condizioni indicate nel precedente scritto era realizzata. Il rapporto di affiliazione per l'assicurazione obbligatoria doveva pertanto essere mantenuto.

La Cassa, in seguito al dissenso manifestato dalla Federazione Utenti Casse Malati (UCM) in rappresentanza degli assicurati, ha ribadito la propria posizione con decisione formale 11 settembre 1996, confermata con decisione su opposizione del 18 ottobre 1996.

B.- Tramite l'UCM, S.________, sua moglie D.________ ed il figlio M.________ sono insorti contro il summenzionato provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Postularono che la disdetta venisse accettata per la fine di dicembre 1995 per quanto concerneva la moglie e per la fine di gennaio 1996 per quanto riguardava S.________ e suo figlio. Affermarono in particolare che a contare dal 1° gennaio 1996, rispettivamente dal 1° febbraio 1996, essi erano affiliati presso la Cassa malati pubblica ÖKK e che i premi e le partecipazioni dovuti alla Cassa malati Mutual erano stati pagati fino al 31 gennaio 1996. Produssero copie di...

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