Arrêt nº H 59/00 de IIe Cour de Droit Social, 18 septembre 2000

Date de Résolution18 septembre 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

H 59/00 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;

Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 18 settembre 2000

nella causa

M.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. P.________,

contro

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

Fatti :

A.- Nell'ambito di un controllo del conteggio dei salari esperito in data 22 maggio 1998, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha accertato che negli anni sottoposti a verifica (1994-1997) l'A. ________, di L.________, aveva corrisposto al fiduciario commercialista M.________, il quale dal 1° aprile 1994 esercitava a titolo principale l'attività dipendente di contabile presso la Casa medicalizzata per persone anziane del Comune di P.________, una retribuzione di complessivi fr. 107 156.-, sulle cui prestazioni non erano stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF.

Ritenendo queste retribuzioni provento da attività lucrativa dipendente e rilevato che le stesse non erano state notificate all'AVS, la Cassa ha preteso dall'A. ________ il pagamento dei contributi paritetici non saldati. Contemporaneamente ha intimato a M.________ una decisione 1° luglio 1998, nella quale indicava le riprese effettuate, corrispondenti in totale a fr. 16 086. 45 di contributi paritetici arretrati.

B.- Contro il provvedimento amministrativo M.________ è insorto con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, adducendo che quanto aveva percepito dall'A. ________ doveva essere considerato come provento da attività lucrativa indipendente.

Con giudizio del 4 gennaio 2000 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. Si basava in sostanza sulle fatture regolarmente inviate dall'interessato all'A. ________ e sulla circostanza che alla stessa egli aveva fatturato anche diverse spese. Riteneva non essere determinante che i proventi in questione fossero stati definiti dall'autorità tributaria cantonale come reddito da indipendente, ma che di rilievo era il fatto che l'insorgente medesimo avesse a suo tempo chiesto alla Cassa lo stralcio dalla categoria degli indipendenti con effetto dal 1° aprile 1994.

C.- Patrocinato dall'avv. P.________, di C.________, M.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo, con il quale chiede, protestate spese e ripetibili, l'annullamento della querelata pronunzia. A sostegno del gravame ha prodotto diversi documenti.

L'Associazione A.________ (in precedenza A.________) propone di accogliere il ricorso, mentre la Cassa, che a sua volta ha allegato documenti a suffragio del proprio parere, ne postula la reiezione. L'Ufficio federale delle...

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