Arrêt nº I 399/98 de IIe Cour de Droit Social, 11 septembre 2000
Date de Résolution | 11 septembre 2000 |
Source | IIe Cour de Droit Social |
[AZA 7]
I 399/98 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza dell'11 settembre 2000
nella causa
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, ricorrente,
contro
A._______, Italia, opponente, rappresentata dal Patronato
X._______, Italia,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
Fatti :
A.- La cittadina italiana A._______, nata nel 1939, ha lavorato in Svizzera come cuoca fino al 1974, versando i contributi di legge. Dopo il rimpatrio non ha più esercitato attività lucrativa e si è dedicata ai lavori domestici. Ha nondimeno soluto contributi nelle assicurazioni sociali italiane, con alcuni intervalli, dall'inizio del 1976 al 30 novembre 1991. Dal 1° dicembre 1991 è titolare di pensione di invalidità italiana.
Il 9 aprile 1993 l'interessata presentò una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, che con decisione del 5 gennaio 1995 venne respinta dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero per mancanza delle condizioni invalidanti.
Il provvedimento fu poi annullato con giudizio del 19 settembre 1995 della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale retrocesse gli atti all'autorità amministrativa per ulteriori accertamenti, in particolare perché disponesse una dettagliata visita psichiatrica e si pronunciasse in seguito di nuovo sulla richiesta di prestazioni.
Esperite le indagini complementari ordinate dal giudice di primo grado, che misero in evidenza uno scompenso psicotico cronico esistente da anni, raccolta l'opinione del proprio servizio medico, l'Ufficio AI con decisione del 6 giugno 1997 respinse nuovamente la domanda di prestazioni, questa volta tuttavia per carenza del requisito assicurativo.
Secondo l'amministrazione, all'epoca in cui sarebbe insorta l'invalidità, il 21 aprile 1990, non erano più adempiute le condizioni d'assicurazione.
B.- A._______, assistita dal Patronato X._______, deferì pure quest'ultimo provvedimento alla competente Commissione di ricorso, rilevando che la data del 21 aprile 1990, ritenuta dall'Ufficio AI quale momento della nascita del diritto alla rendita, non trovava alcun conforto nella relazione peritale del dott. L._______ del Servizio medico Y._______.
Con pronunzia del 13 luglio 1998 la Commissione di ricorso accolse il...
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