Arrêt nº K 187/98 de IIe Cour de Droit Social, 22 août 2000

Date de Résolution22 août 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

K 187/98 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;

Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 22 agosto 2000

nella causa

B.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. L.________,

contro

Cassa malati Helsana, Zurigo, opponente, rappresentata dalla Helsana Assicurazioni SA, Servizio giuridico, Viale Portone 2, Bellinzona,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

Fatti :

A.- B.________, nato nel 1967, già impiegato della C.________ Società cooperativa di assicurazione sulla vita, è assicurato contro la perdita di guadagno presso la Cassa malati Helsana, in base ad un contratto di assicurazione collettiva stipulata dal suo datore di lavoro in favore del proprio personale. L'interessato è stato incapace al lavoro a seguito di malattia al 100 % dal 27 gennaio 1997 al 18 gennaio 1998 e nella misura del 50 % dal 19 gennaio al 15 febbraio 1998. L'Helsana ha assunto il caso versando le indennità alla C.________ Assicurazioni sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto il 30 settembre 1997. In seguito a tale data la Cassa ha erogato le indennità giornaliere direttamente all'assicurato. B.________ ha ottenuto, a far tempo dal 1° ottobre 1997 e sino al 21 gennaio 1998, prestazioni per un importo di fr. 11 872. 60.

B.- Rappresentato dall'avvocato L.________, l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, censurando il modo in cui erano state versate le indennità giornaliere. Reputava che per il menzionato periodo gli spettava una somma di fr. 13 919. 10, litigioso essendo il quesito di sapere se le indennità, pari all'80 % del guadagno precedentemente percepito, fossero o meno da erogare oltre 360 giorni.

Con giudizio 23 ottobre 1998 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame, inteso al versamento completivo di una somma di fr. 2046. 50, pari alla differenza fra i due suindicati importi. Essa si fondava sulla constatazione che dopo il 30 settembre 1997 non sussisteva più alcun rapporto assicurativo e che quindi nemmeno spettava all'insorgente un diritto alle indennità già ottenute per il periodo decorso da quella data; non si è invece pronunciata sulla questione sollevata dal ricorrente in sede amministrativa e ricorsuale.

Con scritto del 20 novembre 1998 la Cassa ha chiesto all'assicurato la restituzione di un importo di fr. 12 070. 60, corrispondente alle prestazioni inizialmente riconosciute per il periodo successivo al 30 settembre 1997.

C.-...

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