Arrêt nº H 146/00 de IIe Cour de Droit Social, 22 août 2000

Date de Résolution22 août 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 0]

H 146/00 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;

Cassina, cancelliera

Sentenza del 22 agosto 2000

nella causa

P.________, Italia, ricorrente, rappresentato dal Patronato X.________, Italia,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,

e

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

Fatti :

A.- Con decisione 19 maggio 1999 la Cassa svizzera di compensazione ha comunicato a P.________, cittadino italiano residente in Italia nato nel 1928, che la sua domanda 16 novembre 1998 intesa al riconoscimento di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera era respinta per il motivo che egli non adempiva al requisito della durata minima di contribuzione di un anno.

B.- L'interessato si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per giudizio 4 febbraio 2000, ne ha disatteso l'impugnativa.

C.- Assistito dal Patronato X.________, P.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale ribadisce in sostanza la sua richiesta di rendita.

Mentre la Cassa svizzera di compensazione postula la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato.

Diritto :

  1. - Nella querelata pronunzia, cui può essere rinviato, i giudici commissionali hanno già ricordato il disciplinamento legale e regolamentare richiamabile in concreto e correttamente indicato il motivo per cui all'insorgente non può essere accordata una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera.

    In particolare, in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAVS (nella versione - determinante nella specie - in vigore sino al 31 dicembre 1996; cfr. la lett. c cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della 10° revisione dell'AVS), il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia può essere riconosciuto, assolti altri presupposti, unicamente alle persone assicurate, oppure ai loro superstiti, che hanno pagato i contributi durante almeno un anno intero (cfr.

    anche l'art. 50 OAVS). Nella specie, tale premessa manifestamente non è soddisfatta, dal momento che dalla documentazione all'inserto e dalle ricerche effettuate dalla Cassa risulta inequivocabilmente che il...

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