Arrêt nº 6P.36/2000 de Cour de Droit Pénal, 5 juillet 2000

Date de Résolution 5 juillet 2000
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 3]

6P.36/2000

6S.138/2000

CORTE DI CASSAZIONE PENALE

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5 luglio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Schubarth, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Schneider e Kolly.

Cancelliera: Bino.

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Visti il ricorso di diritto pubblico del 28 febbraio 2000 e il ricorso per cassazione del 28 gennaio 2000/16 febbraio 2000, proposti dalla Thermoselect SA, Locarno, patrocinata dall'avv. Tuto Rossi, Bellinzona, contro la sentenza della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 24 gennaio 2000 nel procedimento penale per violazione della legge federale contro la concorrenza sleale e, subordinatamente, calunnia e diffamazione aperto nei confronti di Monica Piffaretti Caratti, Michele de Lauretis, persone riconducibili alla Regiopress SA, Bellinzona, patrocinati dall'avv. Mario Molo, Bellinzona, e Amelia Alberti, Lesa Comnago (I);

Ritenuto in fatto :

A.- Thermoselect SA - società anonima con sede a Locarno, costituita il 30 agosto 1990, con un capitale azionario di fr. 13'200'000.--, è attiva nel settore della termochimica, in Svizzera e all'estero. Essa si occupa in particolare della promozione, realizzazione, vendita e gestione d'impianti per la gassificazione ad alta temperatura dei rifiuti, nonché della consulenza per la loro progettazione.

A tale scopo essa utilizza innovativi brevetti industriali, di cui è la titolare, nel campo della tecnologia per il trattamento dei rifiuti.

Regiopress SA - società anonima con sede a Bellinzona, costituita il 27 dicembre 1993, dotata di un capitale azionario di fr. 2'450'000.-- - ha per scopo l'edizione, la pubblicazione e la stampa di quotidiani e periodici. Giacomo Salvioni ne è l'amministratore unico. Essa è in particolare l'editrice del quotidiano "La Regione" di cui, all' epoca dei fatti litigiosi, Monica Piffaretti Carotta e Michele De Lauretis erano, rispettivamente, direttrice e capo-direttore.

B.- Il 6 giugno 1993 veniva accettato in votazione popolare il referendum contro i crediti per la costruzione di tradizionali forni a griglia per lo smaltimento dei rifiuti, campagna referendaria sostenuta, tra l'altro, dal settimanale "Il Mattino della domenica" e finanziata dalla Thermoselect.

Il 20 maggio 1994 il Cantone Ticino apriva quale committente un concorso per la fornitura di un impianto di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani. Oltre alla Thermoselect diverse altre ditte erano in lizza per l'appalto.

Le offerte furono esaminate da un gruppo di lavoro, il quale, nel suo rapporto del febbraio 1995, qualificava come valide tre candidature: quella della Compagnie Générale de Chauffe (CGC), della Smogless e della stessa Thermoselect.

Sempre secondo tale rapporto, a prestazioni ambientali simili, appariva consigliabile di continuare la procedura di attribuzione della concessione alla ditta Smogless, la quale rispetto a Thermoselect, offriva una tecnologia più sperimentata e collaudata. Una certa cautela era difatti necessaria poiché si trattava di un servizio di interesse pubblico.

Si inasprì allora una dura controversia che opponeva il quotidiano "La Regione", da un lato, e, dall'altro, il settimanale "Il Mattino della Domenica" nonché il quotidiano "L'Altra notizia", quest'ultimi diretti, rispettivamente, da Giuliano Bignasca e Flavio Maspoli, entrambi noti esponenti della Lega dei ticinesi. Tale polemica - collegata inoltre a presunti finanziamenti che le ditte partecipanti al concorso avrebbero versato o tentato di versare a rappresentanti politici - si accentuò ulteriormente quando il Consiglio di Stato, rinnovato nel frattempo e nel quale era entrato a fare parte un esponente della Lega, optava per l'impianto di smaltimento dei rifiuti proposto dalla Thermoselect.

C.- Il 6 e 12 marzo 1996 nonché il 10 ottobre 1997 Thermoselect sporgeva querela penale contro Monica Piffaretti Caratti, Michele de Lauretis, Amelia Alberti - rappresentante dell'associazione ambientalistica italiana "Lega ambiente" che aveva fornito a "La Regione" informazioni e documentazioni relativi all'impianto Thermoselect di Verbania Fondotoce (I) - per violazione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) e, subordinatamente, spionaggio economico, violazione del segreto di fabbrica o commerciale, calunnia e diffamazione. A sostegno della sua querela, Thermoselect produceva una serie di articoli pubblicati sul quotidiano "La Regione" dal 21 giugno 1995 al 7 marzo 1996 (qui di seguito: allegati 1gior a 27gior e 30gior a 31gior) e un editoriale di Michele de Lauretis del 10 luglio 1997.

Secondo la denunciante, la campagna di stampa promossa sul quotidiano "La Regione" è lesiva della sua personalità e costituisce un comportamento anticoncorrenziale mirante a danneggiare la Thermoselect nei suoi interessi economici e nella sua posizione sul mercato nonché a favorire la sua concorrente Smogless.

D.- L'8 gennaio 1999, il Ministero pubblico decretava che non vi era luogo a procedere. Per una parte degli articoli incriminati il diritto di querela era prescritto e, per i rimanenti, non erano adempiuti i presupposti dei pretesi reati.

E.- Il 24 gennaio 2000, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP) confermava il decreto di non luogo a procedere.

F.- Con tempestivi ricorsi di diritto pubblico e per cassazione, Thermoselect è insorta dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del 24 gennaio 2000 e chiede, in via principale, il suo annullamento nonché la promozione dell'accusa nei confronti dei resistenti e, in via subordinata, il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili.

G.- Non sono state chieste osservazioni sui ricorsi.

Considerando in diritto :

  1. - Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125 I 253 consid. 1a e rinvii, 458 consid. 1).

  2. - Data la natura puramente cassatoria dei ricorsi di diritto pubblico e per cassazione, i gravami in oggetto sono ammissibili solamente nella misura in cui tendono all'annullamento della sentenza impugnata (per il ricorso di diritto pubblico: DTF 125 II 86 consid. 5a e rinvii; per il ricorso per cassazione art. 269 cpv. 1 e art. 277ter cpv. 1 PP; DTF 125 IV 298 consid. 1).

    1. RICORSO DI DIRITTO PUBBLICO

  3. - a) La ricorrente si duole in primo luogo della lentezza ingiustificata con cui è stata trattata la sua querela relativa ai reati di diffamazione e di calunnia, lentezza a cui è dovuta, a suo parere, l'intervenuta prescrizione assoluta dell'azione penale constatata dalla CRP per gli articoli pubblicati dal 6 dicembre 1996 all'11 gennaio 1996. Essa considera quindi come adempiuti i presupposti del diniego di giustizia formale sotto la forma di ritardata giustizia (atto di ricorso, pagg. 36-38).

    Tale censura non è stata formulata nel ricorso dinanzi alla CRP. Pertanto, nella misura in cui si riferisce al periodo anteriore a quest'ultimo, il gravame è inammissibile, poiché non è stato esaurito il corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG; DTF 120 Ia 61 consid. 1a pag. 62).

    Per quanto concerne la procedura dinanzi alla CRP, durata solo un anno, va ricordato che la ritardata giustizia è assimilata a un rifiuto di decidere proibito dall' art. 4 vCost. (DTF 119 Ia 237 consid. 2a) e dall'art. 29 cpv. 1 Cost. Un'autorità viola questa disposizione quando differisce al di là di un termine ragionevole la sua decisione.

    La lunghezza di tale termine dipende dalla natura e dall'importanza della causa in esame; al riguardo contano solo gli elementi oggettivi in relazione con il caso in esame e non le circostanze esterne, quali un sovraccarico di lavoro o una negligenza dell'autorità (DTF 107 Ib 160 consid. 3c, 103 V 190 consid. 3c).

    Il ricorso di diritto pubblico, per essere ammissibile, esige l'esistenza di un interesse attuale e pratico all'annullamento della decisione impugnata e all'esame delle censure sollevate (art. 88 OG; DTF 120 Ia 165 consid. 1a, 118 Ia 46 consid. 3c, 488 consid. 1a e la giurisprudenza citata). Tale interesse deve ancora esistere al momento in cui il Tribunale federale si pronuncia, in quanto quest' ultimo giudica solamente su questioni concrete e non teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a, 120 Ia 165 consid. 1a, 118 Ia 488 consid. 1a).

    Nella fattispecie, dapprima il Ministero pubblico - decretando che non vi era luogo a procedere - e in seguito la CRP - confermando tale decreto -, hanno posto fine al preteso ritardo ingiustificato. La CRP ha altresì constatato, in modo conforme al diritto federale come si vedrà nell'ambito del ricorso per cassazione, che era intervenuta la prescrizione assoluta dell'azione penale per una parte degli articoli oggetto della querela.

    L'interesse attuale e pratico che potrebbe giustificare un esame del merito della censura sollevata difetta quindi manifestamente. Per una parte...

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