Arrêt nº H 370/98 de IIe Cour de Droit Social, 29 juin 2000

Date de Résolution29 juin 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

H 370/98 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;

Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 29 giugno 2000

nella causa

C.________, ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

Fatti :

A.- C.________, consulente fiduciario a M.________, ha svolto sino alla fine dell'anno 1995 attività lucrativa esclusivamente indipendente e a partire dal 1996 pure attività lucrativa dipendente presso la ditta P.________

SA.

Con decisione 10 dicembre 1997, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha stabilito i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato per l'attività indipendente esercitata durante il biennio 1996/1997 fondandosi su un reddito medio di fr. 77 000. -, cui ha aggiunto la media dei contributi dovuti negli anni di computo, pari a fr. 6445. -, ed ha ritenuto un capitale investito nullo. I contributi sono stati calcolati sulla base della tassazione fiscale IFD 1995/1996.

B.- Contro il provvedimento amministrativo l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo che la fissazione dei contributi venisse determinata diversamente. In sostanza faceva valere che la Cassa avrebbe dovuto tener conto del fatto che in qualità di dipendente egli dal 1° gennaio 1996 aveva percepito un salario lordo annuo di fr. 39 000. -, sul quale venivano regolarmente prelevati i contributi paritetici, ma che nel contempo il suo reddito proveniente dall'attività lucrativa indipendente era passato da fr. 88 000. - nel 1995 a fr. 56 500. - nel 1996. In un atto di replica del 6 febbraio 1998 l'insorgente ha poi precisato le proprie conclusioni chiedendo "che il reddito lordo d'attività indipendente determinante ai fini dell'imposizione 1996/1997 sia di fr. 56 500. -, somma dalla quale dovranno essere calcolate le relative deduzioni".

Con giudizio 19 ottobre 1998 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. I giudici di prime cure, ricordato come la normativa in oggetto distingua tra la procedura ordinaria e quella straordinaria di calcolo dei contributi per gli assicurati indipendenti, hanno considerato che C.________ non adempiva i presupposti necessari per l'applicazione di quest'ultimo metodo di fissazione dei contributi. Nel suo caso, l'attività dipendente aveva infatti sostituito parte dell'attività indipendente precedentemente esercitata e, inoltre...

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