Arrêt nº 6P.156/1999 de Cour de Droit Pénal, 25 mars 2000

Date de Résolution25 mars 2000
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0]

6P.156/1999

CORTE DI CASSAZIONE PENALE

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25 marzo 2000

Composizione della Corte: giudici federali Schubarth, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Kolly e Ramelli, supplente.

Cancelliera: Bino.

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Visto il ricorso di diritto pubblico del 7 settembre 1999, proposto da Gisela Geuer-Kemperdick e Wilhelm Geuer, Sinzig (D), entrambi patrocinati dall'avv. Franco Pio Ferrari, Bellinzona, contro la sentenza dell'8 luglio 1999 con cui la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino ha respinto la domanda di revisione delle sentenze emanate il 4 dicembre 1973 dalla Corte delle assise criminali e il 9 luglio 1974 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino;

Ritenuto in fatto :

A.- La sera del 20 agosto 1971 A.________, cittadino germanico residente ad Ascona, fu ucciso a Gordemo, frazione del Comune di Gordola. Il cadavere fu ritrovato, racchiuso in un sacco, il 19 settembre 1971 sul Monte Brè sopra Locarno. Con sentenza del 4 dicembre 1973 la Corte delle Assise criminali di Locarno stabilì che Wilhelm Geuer e Gisela Kemperdick furono i mandanti del crimine, B.________ l'esecutore materiale e C.________ l'intermediario.

Della causa furono in seguito investite a diverse riprese la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP), la quale si pronunciò con sentenze del 9 luglio 1974, 22 luglio 1976 (recte: 1977) e 18 aprile 1978, nonché il Tribunale federale, la cui Corte di cassazione penale emise due sentenze il 30 gennaio 1976 (ricorsi di diritto pubblico e per cassazione), una il 17 novembre 1977 (ricorso per cassazione) e una il 27 ottobre 1978 (ricorso per cassazione). Esauriti tutti i rimedi, ne risultarono le condanne seguenti:

- reclusione perpetua per Wilhelm Geuer e Gisela Kemperdick, riconosciuti colpevoli di correità in assassinio e mancata istigazione all'assassinio; il primo anche di appropriazione indebita; entrambi furono espulsi dalla Svizzera per 15 anni;

- 18 anni di reclusione per B.________, riconosciuto colpevole di assassinio;

- 18 anni di reclusione per C.________, riconosciuto colpevole di correità in assassinio, mancata istigazione all'assassinio, appropriazione indebita, correità in furto e furto.

Il 22 luglio 1980 Wilhelm Geuer e Gisela Kemperdick presentarono un'istanza di revisione, che la CCRP respinse con sentenza del 27 luglio 1982. I ricorsi di diritto pubblico e per cassazione proposti contro di essa furono respinti dal Tribunale federale, rispettivamente, l'11 e il 19 maggio 1983.

B.- Il 26 giugno 1997 Wilhelm Geuer e Gisela Geuer-Kemperdick (nel frattempo sposatisi) presentavano una nuova istanza di revisione della sentenza del 4 dicembre 1973 della Corte delle Assise criminali di Locarno e della sentenza del 9 luglio 1974 della CCRP poiché nuove dichiarazioni rilasciate da C.________ proverebbero che essi non furono i mandanti dell' assassinio. La Corte di cassazione e revisione penale respingeva l'istanza con sentenza dell'8 luglio 1999.

C.- Wilhelm Geuer e Gisela Geuer-Kemperdick sono insorti con tempestivo ricorso di diritto pubblico dinanzi il Tribunale federale e chiedono, in via principale, l'annullamento della sentenza dell'8 luglio 1999 nonché l'accoglimento della loro istanza di revisione e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio.

D.- Invitato a presentare le sue osservazioni sul gravame, il Ministero pubblico ne ha postulato l'inammissibilità e, in via subordinata, la reiezione.

Considerando in diritto :

  1. -a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125 I 253 consid. 1a e rinvii).

    1. Data la natura puramente cassatoria del ricorso di diritto pubblico, esso è ammissibile solo nella misura in cui tende all'annullamento della sentenza impugnata (DTF 125 II 86 consid. 5a e rinvii).

    2. In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati; deve inoltre precisare in che consiste tale violazione. Il Tribunale federale non segue il principio "iura novit curia" e esamina soltanto le censure sufficientemente motivate; inammissibili sono anche le doglianze che si risolvono in una critica di natura meramente appellatoria (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 125 I 492 consid. b e rinvii).

  2. -a) Dal 1° gennaio 1996 vige nel Cantone Ticino il nuovo codice di procedura penale del 19 dicembre 1994, che ha sostituito quello del 10 luglio 1941 (vCPP). Fondandosi sul diritto transitorio, la sentenza impugnata ha dichiarato applicabile il vCPP, nella versione anteriore ad una modifica entrata in vigore il 1° luglio 1988. La domanda è quindi stata trattata secondo gli art. 243 segg. sulla revisione e gli art. 232 segg. che ne reggono la procedura in forza del rinvio dell'art. 245 cpv. 2 vCPP. I giudici cantonali hanno rilevato che l'applicazione del vecchio diritto non arrecava pregiudizio agli istanti, sia perché i titoli di revisione invocati sono rimasti invariati...

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