Arrêt nº 5P.460/1999 de IIe Cour de Droit Civil, 27 janvier 2000

Date de Résolution27 janvier 2000
SourceIIe Cour de Droit Civil

[AZA 0]

5P.460/1999

II CORTE CIVILE

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27 gennaio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, Bianchi e Raselli.

Cancelliere: Steffen.

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Visto il ricorso di diritto pubblico del 3 dicembre 1999 presentato da A.________, B.________, e C.________, Viganello, patrocinati dall'avv. Michela Ferrari-Testa, Tesserete, contro la sentenza emanata il 26 ottobre 1999 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone i ricorrenti a D.________, Lugano, patrocinata dall'avv. Roberto Macconi, Lugano, in materia di privazione della custodia parentale;

Ritenuto in fatto :

A.- Il 2 dicembre 1997 D.________ (1967) ha dato alla luce un figlio, E.________, la cui paternità è stata riconosciuta il giorno stesso da C.________.

La Delegazione tutoria di Lugano, con decisione 10 marzo 1998, ha istituito una curatela educativa a favore di E.________ (art. 308 CC), il quale è stato provvisoriamente affidato ai nonni A.________ e B.________.

In data 23 giugno 1998, la Delegazione tutoria ha confermato, in via provvisionale, l'affidamento ai nonni paterni e ha concesso alla madre un diritto di visita giornaliero per un periodo di tre mesi durante il quale l'autorità tutoria avrebbe valutato la sua idoneità alla custodia parentale.

Con decisione 24 settembre 1998, l'autorità di vigilanza sulle tutele, adita dalla madre, ha confermato la privazione provvisoria della custodia parentale e ha disposto il trasferimento del bambino presso l'istituto X.________. Essa ha inoltre deciso di autorizzare D.________ a risiedere presso il citato istituto e ha regolato il diritto di visita del padre e dei nonni.

La I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dal padre e dai nonni, il 3 marzo 1999 ha parzialmente riformato il predetto giudizio. La Corte cantonale ha deciso di affidare provvisoriamente il bambino ai nonni e di prolungare l'orario del diritto di visita accordato alla madre. Ciò fino a quando i rapporti del Servizio medico-psicologico, circa l'idoneità della madre alla custodia parentale, e del Servizio sociale, circa l'idoneità (eventuale) dei nonni all'affidamento, fossero stati allestiti e consegnati alla Delegazione tutoria.

B.- Quest'ultima autorità, ricevuti i predetti referti ed esaminato un ulteriore rapporto del Servizio medico-psicologico, con decisione 18 maggio 1999 ha reintegrato la madre nell'esercizio della custodia parentale, obbligandola tuttavia a seguire un programma di accompagnamento diurno e a restare presso l'istituto X.________ durante il mattino. Nel contempo al Servizio medico-psicologico è stato affidato il compito di controllare l'evolversi della situazione, con l'obbligo d'informare regolarmente la Delegazione tutoria. Questa, con la medesima decisione, ha pure conferito un diritto di visita al padre e ai nonni, chiedendo al curatore di sorvegliarne l'esercizio e di tutelare il diritto del figlio alla pretesa alimentare nei confronti del padre.

Il 23 settembre 1999 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso presentato dal padre e dai nonni contro la predetta decisione e ha diffidato A.________ e B.________ a riconsegnare il bambino alla madre. La medesima autorità, in data 27 settembre 1999, ha notificato un nuovo esemplare della decisione comprendente un dispositivo addizionale circa la ripartizione della tassa di giustizia e delle spese ripetibili, poste a carico dei ricorrenti.

C.- La I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dal padre e dai nonni, con sentenza 26 ottobre 1999 ha respinto il gravame, nella misura in cui era ricevibile, e ha confermato la decisione impugnata. La Corte cantonale ha dapprima rilevato che non vi è stata una violazione del diritto di essere sentito degli insorgenti: essi hanno potuto far valere le proprie ragioni innanzi all'autorità di vigilanza, la quale nella propria decisione non si è fondata su documenti che gli appellanti pretendono mancanti dall'incarto trasmesso dall'autorità tutoria. Non può nemmeno essere rimproverato all'autorità di vigilanza di non aver esperito una perizia sulla salute psichica della madre, non essendo in discussione l'integrità mentale di quest'ultima. Fondandosi sui rapporti del Servizio...

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