Arrêt nº 2C 716/2011 de IIe Cour de Droit Public, 18 septembre 2011

Date de Résolution18 septembre 2011
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_716/2011

Sentenza del 18 settembre 2011

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________ Sagl,

ricorrente,

contro

Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC), c/o Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti.

Oggetto

ordine di sospensione dei lavori (provvedimento cautelare),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 10 agosto 2011 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

Con decisione del 21 aprile 2011 la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha ordinato alla A.________ Sagl di sospendere i lavori che stava effettuando sul fondo n. xxx di Ascona. A parere dell'autorità, trattandosi di opere da impresario costruttore, solo le imprese iscritte all'albo cantonale potevano effettuarli.

La decisione è stata confermata su ricorso dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino con sentenza del 10 agosto 2011. Questi ha giudicato la misura cautelare, volta ad assicurare lo status quo nell'attesa che sia accertata la natura delle opere litigiose, opportuna e giustificata.

B.

Il 13 settembre 2011 la A.________ Sagl si è rivolta in tedesco al Tribunale federale chiedendo che il suo ricorso sia accolto. In sintesi contesta che i lavori da lei eseguiti siano delle opere da impresario costruttore.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

  1. 1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 24 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).

    1.2 Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Nel caso concreto niente è stato addotto che giustificherebbe di scostarsi da questa regola, motivo per cui la sentenza è redatta nella lingua della decisione impugnata, ossia l'italiano.

    1.3 Presentato tempestivamente dalla ricorrente e diretto...

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