Arrêt nº 1C 68/2011 de Ire Cour de Droit Public, 16 février 2011

Date de Résolution16 février 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_68/2011

Sentenza del 16 febbraio 2011

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Fonjallaz, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

Comune di Cadempino, 6814 Cadempino,

rappresentato dal Municipio, casella postale 195, 6814 Cadempino,

ricorrente,

contro

A.A.________ e B.A.________,

patrocinati dall'avv. Verena Ursula Fontana,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

ricorso in materia edilizia; legittimazione del Municipio,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2011 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:

che, nell'ambito di una vertenza in materia edilizia, il Municipio di Cadempino ha inflitto una sanzione pecuniaria a A.A.________ e B.A.________;

che con decisione del 27 maggio 2010 il Consiglio di Stato, adito dagli interessati, ha annullato la risoluzione municipale;

che con giudizio del 10 gennaio 2011 il giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un ricorso sottopostogli dal Municipio di Cadempino, ritenendo che, secondo la prassi e la legge edilizia cantonale, legittimato a ricorrere è soltanto il Comune, non il Municipio;

che avverso questo giudizio il Comune di Cadempino presenta un ricorso (in materia di diritto pubblico) al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuova decisione;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che la questione di sapere se il Comune sia legittimato a impugnare una decisione concernente l'accertata carenza di legittimazione del Municipio non dev'essere esaminata oltre;

che in effetti secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4);

che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente non si confronta del tutto con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato, segnatamente con la prassi e le norme legali ivi citate, nonché la circolare del 2002 con la quale la...

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