Arrêt nº 1C 279/2010 de Ire Cour de Droit Public, 31 janvier 2011

Date de Résolution31 janvier 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_279/2010

Sentenza del 31 gennaio 2011

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Reeb, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Andrea Lenzin,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

revoca della licenza di condurre,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 aprile 2010

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.________, nato nel 1963, ha conseguito la patente di condurre veicoli a motore della categoria B nel 1981. Nel registro automatizzato delle misure amministrative non figurano iscrizioni nei suoi confronti. Il 19 dicembre 2008, verso le ore 19.15, provenendo da Marmorera, percorreva la strada innevata del passo del Giulia, in direzione di Bivio, alla guida di una Land Rover: uscendo da una curva piegante a sinistra ha perso il controllo del fuoristrada e, dopo aver invaso la corsia di contromano, ha cozzato contro il muro che delimita il sedime stradale. Il rapporto stilato dalla Polizia cantonale dei Grigioni è stato trasmesso alla Sezione della circolazione del Cantone Ticino.

B.

Con mandato penale del 20 aprile 2009, il Presidente del Circolo Surses ha inflitto all'interessato una multa di fr. 300.--. La condanna, non impugnata, è cresciuta in giudicato. Preso atto delle conclusioni penali, il 16 luglio 2009 la Sezione della circolazione, ritenuta un'infrazione medio grave, ha revocato all'interessato la licenza di condurre per un mese sulla base dell'art. 16b cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LCStr. Il 6 ottobre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento. Con giudizio del 20 aprile 2010, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dell'automobilista.

C.

A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico. Chiede, in via principale, di annullare il giudizio impugnato, unitamente alla decisione governativa e dell'autorità di prima istanza, e, in via subordinata, di riformare quest'ultima nel senso di concordare con lui il periodo di revoca.

D.

La Sezione della circolazione e l'Ufficio federale delle strade propongono di respingere l'impugnativa, il Consiglio di Stato e la Corte cantonale si rimettono al giudizio del Tribunale federale.

Con decreto presidenziale del 22 giugno 2010 è stato conferito l'effetto sospensivo al gravame.

Diritto:

  1. 1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1).

    1.2 La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF). Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF. Inammissibile è il ricorso nella misura in cui sono chiesti l'annullamento e la riforma delle decisioni del Consiglio di Stato e dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione. Queste sono state sostituite dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (effetto devolutivo) e sono da considerare come impugnate contestualmente (DTF 134 II 142 consid. 1.4.5 pag. 144, 129 II 438 consid. 1 pag. 441 con riferimenti).

    1.3 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per la violazione del diritto, in cui rientra l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma non l'adeguatezza della decisione impugnata (cfr. MARKUS SCHOTT, in Basler Kommentar BGG, n. 34 all'art. 95). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso deve inoltre essere motivato in modo sufficiente (DTF 134 II 244 consid. 2.1; 134 IV 36).

    1.4 Il Tribunale federale fonda la propria...

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