Arrêt nº 6B 1044/2010 de Cour de Droit Pénal, 17 janvier 2011

Date de Résolution17 janvier 2011
SourceCour de Droit Pénal

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1044/2010

Sentenza del 17 gennaio 2011

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Favre, Presidente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,

ricorrente,

contro

  1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

  2. B.________,

    patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca e

    dall'avv. Luigi Mattei,

  3. C.________,

    patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,

    opponenti.

    Oggetto

    Complicità in amministrazione infedele qualificata, ripetuto riciclaggio di denaro,

    ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

    il 10 settembre 2010 dalla Corte di cassazione

    e di revisione penale del Tribunale d'appello del

    Cantone Ticino.

    Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

  4. Con sentenza del 10 settembre 2010 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha accolto i ricorsi di B.________ e C.________ e li ha prosciolti dalle accuse di complicità in amministrazione infedele qualificata e di ripetuto riciclaggio di denaro. Con la medesima sentenza la CCRP ha pure dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da A.________

    Il 6 dicembre 2010 A.________ ha presentato un ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale con cui chiede in sostanza di annullare il giudizio emanato dalla CCRP e di rinviarle la causa per nuova decisione.

    Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

  5. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere la propria competenza e l'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 212 consid. 1).

    2.1 La decisione impugnata è stata emanata il 10 settembre 2010 e ricevuta il 4 novembre 2010 dalla ricorrente. Il ricorso in materia penale è stato inoltrato in data 6 dicembre 2010. Di conseguenza la legittimazione ricorsuale di A.________ va esaminata alla luce dell'art. 81 LTF nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2010 (v. art. 132 cpv. 1 LTF; NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 352 pag. 98).

    2.2 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (art. 81 cpv. 1 lett. a LTF) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF).

    ...

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