Arrêt nº 1C 1/2011 de Ire Cour de Droit Public, 7 janvier 2011

Date de Résolution 7 janvier 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_1/2011

Sentenza del 7 gennaio 2011

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Aemisegger, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

  1. A.________,

  2. B.________,

  3. C.________,

  4. D.________,

  5. E.________,

  6. Comunione ereditaria fu F.________,

    patrocinati dall'avv. Fiorenzo Cotti e dal lic. iur.

    Ares Bernasconi,

    ricorrenti,

    contro

    Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna,

    opponente.

    Oggetto

    Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,

    ricorso contro la sentenza emanata il 20 dicembre 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

    Fatti:

    A.

    Il 31 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di G.________, H.________, C.________, I.________

    1. . e altre persone, per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'autorità estera ha segnatamente postulato il sequestro di determinate relazioni bancarie intestate a A.________, della quale un indagato risulta essere l'avente diritto economico.

    C.

    Con decisioni di chiusura del 29 giugno 2010, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), accolta la domanda, ha ordinato la trasmissione all'autorità estera di alcuni conti bancari intestati agli indagati. Adita dagli interessati, con giudizio del 20 dicembre 2010 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale (II CRP), non ammesse le richieste di sospendere la procedura e di acquisire agli atti l'incarto relativo alla parallela procedura penale svizzera, ha respinto in quanto ammissibile il ricorso, ordinando nondimeno al MPC di invitare l'autorità rogante a esprimersi sul mantenimento delle richieste di sequestro dei conti.

    Non sono state chieste osservazioni.

    Diritto:

  7. 1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

    1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se...

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