Arrêt nº 1C 563/2010 de Ire Cour de Droit Public, 22 décembre 2010

Date de Résolution22 décembre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_563/2010

Sentenza del 22 dicembre 2010

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Féraud, Presidente,

Aemisegger, Reeb,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

  1. C.A.________,

  2. D.A.________,

    patrocinate dall'avv. Emanuele Stauffer,

    ricorrenti,

    contro

    Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,

    opponente.

    Oggetto

    assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

    ricorso contro la sentenza emanata il 1° dicembre 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

    Fatti:

    A.

    Il 19 aprile 2001 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misure di prevenzione, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di un procedimento tendente all'applicazione di misure di prevenzione antimafia avviato nei confronti di A.A.________, persona indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, svolgendo sistematicamente, tra il 1988 e il 1995, attività di riciclaggio e finanziamento nell'interesse di svariate organizzazioni camorristiche. L'autorità estera ha postulato il sequestro di due conti aperti presso la B.________ SA, filiale di Lugano, intestati a C.A.________e D.A.________, figlie dell'indiziato, allo scopo di sottrarre alla disponibilità di quest'ultimo beni che sarebbero di illecita provenienza e che potrebbero essere utilizzati per compiere gravi reati. Il 31 maggio 2001, il Ministero pubblico ticinese (MP) ha ordinato il sequestro delle due relazioni bancarie. I ricorsi inoltrati contro questa misura sono stati respinti sia dalle autorità cantonali sia dal Tribunale federale.

    B.

    Il 30 ottobre 2001, detta Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emanato un decreto concernente l'applicazione nei confronti di A.A.________ della misura di prevenzione della confisca, concernente, tra l'altro, i due conti bancari citati. Il decreto è divenuto irrevocabile il 23 gennaio 2007.

    Il 14 febbraio 2008 A.A.________, C.A.________e D.A.________ hanno chiesto al MP di revocare l'ordine di sequestro. L'autorità cantonale, accertata la conclusione senza rinvio a giudizio di tutti i procedimenti penali avviati all'epoca contro gli istanti in Italia e la conseguente chiusura, con decreto di non luogo a procedere, di un'inchiesta svizzera per riciclaggio, con scritto del 9 febbraio 2009 ha chiesto all'autorità estera delucidazioni sullo stato del procedimento. Il 23 aprile 2009, il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso all'autorità ticinese il decreto di confisca del 30 ottobre 2001, chiedendone l'esecuzione.

    C.

    Con decisione di chiusura del 17 agosto 2010, in...

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