Arrêt nº 1C 9/2010 de Ire Cour de Droit Public, 14 décembre 2010

Date de Résolution14 décembre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_9/2010

Sentenza del 14 dicembre 2010

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Féraud, Presidente,

Raselli, Eusebio.

Cancelliere Crameri.

Parti

  1. A.________ Sagl,

  2. B.________ SA,

    patrocinate dall'avv. Marco Garbani,

    ricorrenti,

    contro

    giudice straordinario avv. C.________,

    Oggetto

    modalità di nomina e composizione di un Tribunale di appello straordinario,

    ricorso contro la risoluzione emanata il 24 novembre 2009 dal Consiglio di Stato

    del Cantone Ticino.

    Fatti:

    A.

    Nell'ambito di una procedura in materia edilizia che oppone A.________ Sagl e B.________ SA al Municipio di Melano, concernente tra l'altro un richiesto cambiamento di destinazione di locali da affittacamere a postribolo, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha respinto i ricorsi delle citate società. Queste intendono impugnare la decisione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo.

    Con istanze del 5 giugno e 7 settembre 2009, le insorgenti hanno chiesto la ricusa di tutti i giudici del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Adducevano che il patrocinatore del Municipio, quale membro del Gran Consiglio, aveva partecipato alla loro elezione, per cui essi, essendo la controparte rappresentata da chi li ha eletti, non sarebbero oggettivamente imparziali.

    B.

    Con risoluzione del 24 novembre 2009, il Consiglio di Stato ha proceduto in seduta pubblica, scegliendo tra nove persone aventi i requisiti richiesti, al sorteggio di una Camera straordinaria del Tribunale d'appello composta di tre giudici, designando anche un giudice straordinario supplente. Ha inoltre trasmesso a detta Camera, per giudizio, le istanze di ricusa.

    C.

    Avverso questa decisione A.________ Sagl e B.________ SA presentano un ricorso in materia di diritto pubblico e in subordine un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di annullare la decisione impugnata e di ordinare un nuovo sorteggio; in via subordinata, di accertare la carenza di indipendenza e imparzialità oggettiva del giudice straordinario avv. C.________, che esercitava la professione d'avvocato anche quando era membro del Gran Consiglio.

    C.________ si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Consiglio di Stato propone di respingere, in quanto ammissibile, il ricorso.

    Diritto:

  3. 1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 136 II 101 consid. 1).

    1.2 La criticata decisione, che non pone fine alla vertenza in materia edilizia, costituisce una decisione incidentale sulla competenza e la ricusazione notificata separatamente. Contro siffatte decisioni, e per analogia contro il sorteggio litigioso, il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 cpv. 1 lett. a LTF) è, di massima, ammissibile (art. 92 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

    1.3 La tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione delle ricorrenti (art. 89 cpv. 1 LTF) sono pacifiche. Non essendo in presenza di una delle eccezioni dell'art. 83 LTF, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è chiaramente inammissibile.

  4. 2.1 L'art. 46 della legge sull'organizzazione giudiziaria ticinese del 10 maggio 2006 (LOG) ha il seguente tenore:

    "1 Se è ricusato l'intero Tribunale, il presidente ne dà avviso al Consiglio di Stato perché costituisca un Tribunale d'appello straordinario oppure una Camera straordinaria, chiamati a statuire.

    2 Il Consiglio di Stato procede alla costituzione mediante sorteggio, in seduta pubblica, fra un numero triplo di persone aventi i requisiti per essere giudici d'appello e ne designa il presidente."

    2.2 Le ricorrenti sostengono che il Governo cantonale, autorità la cui decisione è oggetto d'impugnazione, avrebbe scelto unilateralmente, tra un migliaio di candidati aventi i requisiti per essere giudici d'appello, nove persone che gli converrebbero. Aggiungono inoltre che l'art. 46 cpv. 2 LOG non permetterebbe la nomina di un giudice supplente e contestano l'imparzialità di un magistrato sorteggiato.

    2.3 Alla decisione impugnata, presa nel 2009, è applicabile l'art. 130 cpv. 3 LTF, secondo cui entro due anni dall'entrata in vigore della LTF i Cantoni emanano le norme di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle giurisdizioni inferiori nelle cause di diritto pubblico ai sensi degli art. 86 cpv. 2 e 3 e 88 cpv. 2 LTF, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'art. 29a Cost. (DTF 136 I 42 consid. 1.4; 133 I 286 consid. 1). Le ricorrenti non si esprimono del tutto su questo quesito, decisivo.

    2.3.1 L'art. 86 cpv. 2 LTF impone ai Cantoni di istituire tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, che non deve statuire quale prima istanza giudiziaria. La norma riprende la precedente disciplina dell'art. 98a cpv. 1 OG, introdotta per le...

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