Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 50, 11 Dicembre 2007 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino
(Ordinanza sul vino) del 14 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 60 capoverso 4, 63 capoversi 2, 4 e 5, 64 capoversi 1, 2 e 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visto l'articolo 21 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari (LDerr); visto l'allegato 7 dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, ordina: Sezione 1: Impianti viticoli Art. 1 Superficie viticola 1 Per superficie viticola s'intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a vigneto. 2 La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è di 3 m2 al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le speciali forme di coltura, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore. Art. 2 Nuovi impianti 1 Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni. 2 I nuovi impianti per la produzione di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l'idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare: a. l'altitudine; b. la declività e l'esposizione del declivio; c. il clima locale; d. la natura del suolo; e. le condizioni idrologiche del suolo; f. l'importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura. RS 916.140 1 RS 910.1; RU 2007 6095 2 RS 817.0 3 RS 0.916.026.81 2007-1607 6267 Art. 29 Obblighi del vinificatore 1 Il vinificatore registra per ogni partita di vendemmia i dati seguenti: a. il numero di riferimento della partita; b. il nome del viticoltore; c. l'ubicazione o il numero della particella; d. la varietà del vitigno; e. il quantitativo in kg; f. il tenore naturale di zucchero; g. la data d'entrata. 2 Il tenore naturale di zucchero deve essere determinato, prima del trattamento della vendemmia, mediante un rifrattometro ammesso dal laboratorio cantonale. 3Vedere l´intero contenuto di questo documento
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