Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Riassunto


Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino

(Ordinanza sul vino)

del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 60 capoverso 4, 63 capoversi 2, 4 e 5, 64 capoversi 1, 2 e 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visto l'articolo 21 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari (LDerr); visto l'allegato 7 dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, ordina:

Sezione 1: Impianti viticoli

Art. 1 Superficie viticola

1 Per superficie viticola s'intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a vigneto.

2 La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è di 3 m2 al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le speciali forme di coltura, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore.

Art. 2 Nuovi impianti

1 Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni.

2 I nuovi impianti per la produzione di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l'idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare:

a. l'altitudine;

b. la declività e l'esposizione del declivio;

c. il clima locale;

d. la natura del suolo;

e. le condizioni idrologiche del suolo;

f. l'importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura.

RS 916.140 1 RS 910.1; RU 2007 6095

2 RS 817.0

3 RS 0.916.026.81

2007-1607 6267

Art. 29 Obblighi del vinificatore

1 Il vinificatore registra per ogni partita di vendemmia i dati seguenti:

a. il numero di riferimento della partita;

b. il nome del viticoltore;

c. l'ubicazione o il numero della particella;

d. la varietà del vitigno;

e. il quantitativo in kg;

f. il tenore naturale di zucchero;

g. la data d'entrata.

2 Il tenore naturale di zucchero deve essere determinato, prima del trattamento della vendemmia, mediante un rifrattometro ammesso dal laboratorio cantonale.

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