Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Riassunto


Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino

(Ordinanza sul vino)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2, 60 capoverso 4, 63, 64 capoverso 2, 65 capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge sull'agricoltura1,

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Sezione 1: Impianti viticoli

Art. 1 Superficie viticola

1 Per superficie viticola s'intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a vigneto.

2 La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è di 3 m2 al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le speciali forme di allevamento, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore.

Art. 2 Nuovi impianti

1 Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata ...

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