Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LAUFIN)
Foglio Federale numero 27, 03 Luglio 2007 › Seccion Unica
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Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LAUFIN)
Termine di referendum: 11 ottobre 2007
Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LAUFIN) del 22 giugno 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20062, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1 La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari): a. legge del 25 giugno 19303 sulle obbligazioni fondiarie; b. legge federale del 2 aprile 19084 sul contratto d'assicurazione; c. legge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi; d. legge dell'8 novembre 19346 sulle banche; e. legge del 24 marzo 19957 sulle borse; f. legge del 10 ottobre 19978 sul riciclaggio di denaro; g. legge del 17 dicembre 20049 sulla sorveglianza degli assicuratori. 2 La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità. 1 RS 101 2 FF 2006 2625 3 RS 211.423.4; FF 2007 41664 RS 221.229.1; FF 2007 42685 RS 951.31; FF 2007 4270 6 RS 952.0; FF 2007 4274 7 RS 954.1; FF 2007 4278 8 RS 955.0; FF 2007 42839 RS 961.01; FF 2007 4288 Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 2 Relazione con le leggi sui mercati finanziari La presente legge è applicabile sempreché le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Art. 3 Assoggettati alla vigilanza Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari: a. le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari; b. gli investimenti collettivi di capitale; e c. le società di audit. Art. 4 Forma giuridica, sede e nome 1 L'autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna. 2 Essa porta il nome di «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)». 3 La FINMA si organizza autonomamente secondo i principi di una buona Corporate Governance e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria. Art. 5 Obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera. Art. 6 Compiti 1 La FINMA esercita la vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla presente legge. 2 Essa adempie i compiti internazionali in relazione con la sua attività di vigilanza. Art. 7 Principi di regolazione 1 La FINMA disciplina per il tramite di: a. ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e b. circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari. 2 Essa disciplina soltanto se necessario a mente degli obiettivi di vigilanza. In tale contesto essa considera segnatamente: a. i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione; Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari b. le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; c. la diversità di attività commerciali e di rischi degli assoggettati alla vigilanza; e d. gli standard internazionali minimi. 3 La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza. 4 Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati. 5 Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze. Capitolo 2: Organizzazione Sezione 1: Organi e personale Art. 8 Organi Gli organi della FINMA sono: a. il consiglio di amministrazione; b. la direzione; c. l'ufficio di revisione. Art. 9 Consiglio di amministrazi...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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