Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (revisione dell'assicurazione facoltativa)
Foglio Federale numero 25, 29 Giugno 1999 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (revisione dell'assicurazione facoltativa)
99.038Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (revisione dell'assicurazione facoltativa)del 28 aprile 1999Onorevoli presidenti e consiglieri,Con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.28 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:La presidente della Confederazione, Ruth DreifussIl cancelliere della Confederazione, François CouchepinCompendioDalla sua introduzione, nel 1948, l'assicurazione facoltativa soffre di un deficit cronico. Gli introiti provenienti dai contributi costituiscono solo i tre ottavi dei contributi che sarebbero necessari per finanziare le prestazioni (senza la quota pubblica). I cinque ottavi restanti sono accollati all'insieme delle persone che versano contributi all'assicurazione obbligatoria. Orbene, l'assicurazione obbligatoria, le cui risorse tendono a diminuire a causa dell'evoluzione demografica e delle difficoltà economiche, si vede pure confrontata nel frattempo con il problema del finanziamento delle proprie prestazioni.Questo squilibrio strutturale si spiega essenzialmente con la natura facoltativa dell'assicurazione e con il suo modo di finanziamento che ricalca quello dell'assicurazione obbligatoria. Visto che l'adesione è facoltativa, di regola si assicurano soltanto le persone che possono sperare di ricevere una prestazione superiore ai contributi da pagare o che desiderano restare nel sistema. Inoltre, considerata la mancanza di possibilità di controllo, le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero devono fidarsi delle dichiarazioni degli assicurati per stabilire il reddito determinante per il calcolo dei contributi. I contributi sono pertanto fissati in base a redditi che possono essere inferiori alla realtà. Tale assenza di solidarietà associata alla mancanza di mezzi di controllo incide direttamente sugli introiti dell'assicurazione facoltativa. È del resto significativo che il 50 per cento delle persone assicurate facoltativamente paga il contributo minimo contro il 7 per cento nell'assicurazione obbligatoria. Inoltre, l'assicurazione facoltativa ha progressivamente perso importanza. Vi aderisce il 16 per cento degli Svizzeri immatricolati all'estero. In considerazione dell'evoluzione dei sistemi esteri di sicurezza sociale e della conclusione di convenzioni di sicurezza sociale, l'assicurazione facoltativa non rappresenta più, come era il caso dopo la Seconda guerra mondiale, l'unica possibilità per uno Svizzero all'estero di assicurarsi contro i rischi di vecchiaia, di decesso e di invalidità. Non soltanto l'assicurazione facoltativa è deficitaria, ma la sua struttura non è più adatta alla situazione attuale. Pertanto il Consiglio federale ha proposto, nel quadro dei provvedimenti di risanamento delle finanze federali (1993), la soppressione dell'assicurazione facoltativa. Il Parlamento si è pronunciato a favore di un risanamento dell'assicurazione facoltativa, ma ha rinviato la pratica al Consiglio federale domandandogli di presentare un progetto più equilibrato che tenga meglio conto di quel quarto di Svizzeri all'estero dimoranti in Paesi non legati alla Svizzera da alcuna convenzione di sicurezza sociale.La revisione proposta persegue un doppio obiettivo: realizzare risparmi come prevedeva il programma di risanamento delle finanze 1993, mantenendo però una protezione sociale minima per gli Svizzeri che dimorano in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione. Per ridurre il deficit dell'assicurazione facoltativa, il Consiglio federale propone di ridurre la cerchia degli assicurati e di aumentare il volume dei contributi con i provvedimenti seguenti:- introdurre una limitazione territoriale: potranno aderire all'assicurazione soltanto le persone dimoranti sul territorio di uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione;- esigere un periodo precedente di assicurazione di cinque anni consecutivi: potranno aderire all'assicurazione facoltativa soltanto le persone che escono dall'assicurazione obbligatoria;- aumentare il tasso di contribuzione dal 9,2 al 9,8 per cento;- sopprimere la tavola scalare;I provvedimenti proposti restringono considerevolmente la cerchia degli assicurati. Il fatto che una persona non possa aderire all'assicurazione facoltativa non significa forzatamente che non avrà diritto a una rendita AVS. Se ha versato contributi almeno per un anno, conserva il diritto alla rendita AVS, ma quest'ultima sarà proporzionale agli anni di contribuzione. Inoltre, le persone remunerate da un datore di lavoro in Svizzera possono, a determinate condizioni, continuare l'assicurazione obbligatoria; esse non subiscono quindi alcun svantaggio in materia di prestazioni AVS. Parimenti, le persone c...
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