Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)
Foglio Federale numero 2, 17 Gennaio 2006 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)
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Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS) del 23 novembre 2005 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS). Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Compendio Il presente progetto concernente il nuovo numero d'assicurato dell'AVS è incentrato su tre punti principali: 1. disciplinamento del dispositivo di base: il dispositivo attuale del numero dell'AVS sta giungendo ai limiti della sua capacità poiché la formazione di detto numero si basa su dati specificamente personali. Per sua natura, il sistema implica che un numero sempre più importante di persone debbano essere amministrate sotto più numeri, che la chiave alfabetica generi strozzature e che nei prossimi anni possano verificarsi ulteriori problemi amministrativi. Infatti il rischio di errori nei versamenti aumenterà poiché dal 2007 il dispositivo attuale non permetterà più di distinguere fra le persone di più di cento anni e quelle di meno di cento anni. Per una gestione efficace, è necessario quindi passare, a partire dal 2008, dall'attuale dispositivo a uno più moderno, tenendo conto dei progressi tecnologici. L'elemento centrale del presente progetto è l'introduzione del nuovo dispositivo di attribuzione di un numero d'assicurato dell'AVS «non significante» (nuovo art. 50c LAVS), fondato in gran parte su annunci automatizzati provenienti dal registro informatizzato dello stato civile presso gli uffici dello stato civile (Info-star) e dal Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). In questa prospettiva il Parlamento ha già introdotto nel Codice civile (CC) e nella legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) le basi legali necessarie a tali scambi di informazioni. Inoltre, l'attuazione del disciplinamento relativo al nuovo numero d'assicurato dell'AVS obbligherà il Consiglio federale ad adeguare le pertinenti ordinanze; 2. numero di assicurazione sociale: l'impiego dell'attuale numero d'assicurato dell'AVS non soggiace ad alcuna restrizione legale e si è diffuso nel corso degli anni. Questa situazione non risponde più alle esigenze attuali di protezione dei dati. L'impiego su vasta scala di detto numero presenta soprattutto il vantaggio di facilitare il coordinamento nel settore della sicurezza sociale. Per questa ragione il presente disegno prevede di autorizzare tutte le istituzioni e i servizi attivi nel settore delle assicurazioni sociali a impiegare sistematicamente il nuovo numero AVS. Per le assicurazioni sociali che soggiacciono al diritto federale si prevede di istituire le basi legali necessarie nelle rispettive leggi federali (in allegato). Per le assicurazioni sociali cantonali (ad es. gli assegni familiari) l'autorizzazione a impiegare il nuovo numero d'assicurato dell'AVS deriva direttamente dalla LAVS; 3. impiego del nuovo numero d'assicurato dell'AVS in altri settori: il presente disegno contiene una disposizione (art. 50e LAVS) che definisce a quali condizioni è lecito utilizzare il numero dell'AVS al di fuori delle assicurazioni sociali. In linea di massima, gli uffici preposti all'esecuzione del diritto cantonale nei settori della riduzione dei premi dell'assicurazione malattie, dell'aiuto sociale, delle imposte e dell'educazione devono poter utilizzare 472 sistematicamente il numero d'assicurato. Il disegno prevede inoltre, nell'allegato, l'istituzione di basi legali particolari a livello di Confederazioni in determinati settori strettamente legati alle assicurazioni sociali (assicurazioni private complementari alle assicurazioni sociali malattie e infortuni, previdenza professionale sovraobbligatoria, controllo militare, fiscalità e scuole politecniche federali). L'impiego del numero d'assicurato dell'AVS al di fuori di tale contesto è possibile se viene istituita una base legale ad hoc a livello di Confederazione o di Cantone. Grazie a tale interfaccia, che stabilisce nel contempo un determinato numero di requisiti minimi posti agli utenti, non vi sono più ostacoli allo sviluppo del nuovo numero d'assicurato dell'AVS, che potrà diventare un numero amministrativo d'identificazione personale utilizzato da Confederazione, Cantoni e Comuni. Le tappe di tale sviluppo soggiacciono in ogni m...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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